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Varie
Commision Internationale de Diplomatique, X Congresso Internazionale. La
diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc.
XII-XV). Bologna, 12-15 settembre 2001. Resoconto a cura
di Mirella Baretta, Ada Grossi, Valeria Leoni (Scrineum 2001).
Il
convegno si è aperto con la relazione introduttiva di Giovanna
Nicolaj, che ha ripercorso sinteticamente le tappe evolutive della
formalizzazione delle scritture relative ai processi giudiziari nel Regnum
Italiae. Dopo avere denunciato l’ambiguità e la ristrettezza
della tradizionale definizione di documento, rintracciabile ad esempio
nel Vocabulaire international de la Diplomatique, la Nicolaj ha
ribadito la necessità di superare tali rigidità arrivando ad una
formulazione più ampia: documento è, secondo la definizione già
proposta in altre sedi dalla studiosa, qualunque testimonianza scritta
capace di svolgere funzioni giuridicamente rilevanti in un ordinamento
giuridico specifico e redatta in forme tipiche. Oggetto della
Diplomatica è lo studio di queste forme: è quindi definibile
documento non solo la sentenza finale (come vorrebbe la tradizionale
distinzione tra Aktenwesen e Urkundenwesen) ma anche
l’insieme di tutti gli atti giudiziari a carattere procedurale, in
quanto prodotti nel rispetto di formalismi giuridici e di scrittura.
Mentre tra IX e XI secolo l’unico esito documentario del
procedimento giudiziario è la notitia iudicati, con
l’affermazione del processo romano-canonico si giunge alla
produzione di specifici acta per ciascuna fase della procedura,
il cui formalismo è determinato non solo dai caratteri intrinseci
peculiari ma anche dalla posizione occupata da ognuno di essi
nell’ambito del procedimento medesimo.
Come sottolineato dal titolo stesso del convegno, si è auspicata una
sempre maggiore collaborazione fra studiosi di storia del diritto,
storici delle istituzioni e diplomatisti, al fine di giungere a
interpretazioni più esaustive sia dei documenti, sia della prassi
giuridica medievale.
Sui
procedimenti presentati alla curia pontificia, sulle littere de
iustitia e in particolare sull’audientia litterarum
contradictarum nel XIII e XIV secolo ha riferito Peter Herde.
Se inizialmente l’audientia si configura come un’assemblea
che si riuniva all’occorrenza, solo nel corso del XIII secolo, dal
pontificato di Innocenzo III in poi, essa si struttura in un ufficio
specifico. Parallelamente, si assiste ad una graduale tipizzazione dei
formulari della documentazione emessa su istanza dell’auditor.
Particolare attenzione ha dedicato Herde ai rescritti di delegazione
delle cause alle autorità ecclesiastiche locali, costituite quali iudices
delegati: tale esito della procedura testimonia la tendenza ad un
progressivo decentramento dell’autorità giudiziaria ecclesiastica a
favore dei tribunali locali.
I
contributi presentati da Olivier Guyotjeannin, Alfred Soman,
Serge Dauchy e Marie Charlotte Le Bailly hanno delineato
diversi aspetti della documentazione di carattere giudiziario prodotta
da giurisdizioni signorili e statali francesi tra XIV e XVIII secolo e
in alcune province olandesi, sottomesse nel XV secolo all’autorità
del duca di Borgogna.
La relazione Guyotjeannin ha illustrato la produzione
documentaria delle corti di giustizia reali francesi rappresentate da
serie di registri che, lacunose fino alla fine del XV secolo, sono
invece conservate con regolarità dal XVI. La prassi di registrazione
è accertata già a partire dalla seconda metà del XIII, ma per il
periodo che va fino alla fine del XV secolo sono pervenuti pochissimi
testimoni, conservati prevalentemente negli archivi ecclesiastici. Nel
corso del XVI secolo le modalità di registrazione dei documenti
diventano sempre più regolari: le fasi procedurali documentate sono
sempre più numerose e ha inizio la diversificazione dei registri
secondo la tipologia degli atti. All'origine di tale evoluzione vi è
probabilmente la pressione crescente delle giurisdizioni d'appello,
che induce a documentare in modo più completo le singole fasi del
processo e a conservare in modo più attento gli atti che a esso si
riferiscono.
Soman si è invece soffermato sugli archivi criminali del
Parlamento di Parigi e sui registri dei verbali d'arresto della
Conciergerie tra il 1564 e il 1790, spostando quindi l'attenzione
all'età moderna.
Dauchy ha proceduto a un'analisi diplomatistica e giuridica
delle controversie svoltesi davanti al Parlamento di Parigi e
conclusesi nella forma dell'accordo tra le parti (anziché con una
sentenza della corte) tra la fine del XIV e l'inizio del XVI secolo.
La corte poteva concedere una lettera di grazia, mediante la quale
autorizzava le parti che lo avevano richiesto a pervenire a un
compromesso redatto da un tribunale minore o da un notaio e infine
sottoposto alla corte medesima per ottenere forza esecutoria.
Particolare rilievo è stato dato agli accordi riguardanti la città
di Tournai, nel tentativo di individuare il rapporto tra la tipologia
della causa e le modalità di risoluzione della medesima, tra la
procedura giuridica seguita e la forma degli atti relativi. Il ricorso
all'accordo comportava infatti alcuni vantaggi: snellimento della
procedura e minori costi per le parti, che, tra l'altro, soprattutto
nel caso di conflitti di natura politica, erano più libere di
addivenire autonomamente a una transazione.
La relazione della Le Bailly ha completato il panorama
dell'Europa nord-occidentale presentando i risultati delle sue
ricerche sui registri del Consiglio di Olanda, Zelanda e Frisia
dell'Ovest nel XV secolo. Le riforme del 1462-63 di Filippo il Buono
determinarono tre cambiamenti importanti nelle modalità di
registrazione degli atti: si accrebbe notevolmente la mole
documentaria degli atti messi a registro (non a causa di un maggior
numero dei processi, bensì di una burocratizzazione della procedura),
mutarono le formalità della registrazione e nacquero nuove tipologie
di registri.
La
seconda giornata del convegno è stata interamente dedicata all'area
iberica; le relazioni hanno presentato un quadro generale
dell'amministrazione della giustizia laica ed ecclesiastica durante il
periodo basso-medievale.
I primi interventi riguardano l'area castigliana. Josefa Sanz
Fuentes ha rilevato la forte gerarchizzazione del sistema
giudiziale castigliano medievale, con a capo il solo monarca: il foro
reale era presieduto dal re, da cui dipendevano direttamente gli
ufficiali preposti ai diversi tribunali. Dal XV secolo la procedura
giudiziaria si struttura sulla base del diritto romano-canonico: le
conoscenze maturate presso l'università di Bologna vengono importate,
in particolare, nell'ambito dell'ateneo valenciano, dove viene
elaborata la redazione di nuovi manuali di procedura, che tengono però
conto anche della prassi locale. Delle tipologie documentarie prodotte
nel nuovo ordinamento giuridico castigliano ha quindi trattato Miguel
Calleja Puerta, il quale ha illustrato la carta de juicio (verbale
del processo nel quale potevano essere inserti i documenti
processuali), la carta de sentencia (documento dispositivo
finale) e la carta ejecutoria (mandato esecutivo del tribunale
o della cancelleria reale). La documentazione giudiziaria
extra-processuale riguarda invece principalmente la tutela dei minori
e la certificazione di autenticità delle copie (in taluni casi non
bastava la sottoscrizione del notaio ed era necessario l'intervento di
un tribunale, quando non addirittura del re in persona).
Maria Milagros Càrcel Ortì ha affrontato il problema
dell'amministrazione della giustizia in ambito ecclesiastico nella
diocesi di Valencia. La creazione dell'officialato di Xàtiva si
colloca nei secoli XIV-XV: i formulari di riferimento per la prassi
documentaria ivi prodotta vengono elaborati sulla base degli atti dei
processi celebrati a Valencia. La Ortì ha descritto le funzioni degli
addetti agli officialati, rimarcando come nel tempo si formino dei
funzionariati stabili al cui personale è richiesta una formazione di
diritto romano-canonico; per la redazione dei documenti si ricorre
invece al notariato pubblico cittadino.
L'attenzione si è poi spostata sulla Spagna meridionale con la
relazione di Maria Luisa Pardo Rodriguez, che ha esaminato la
prassi giudiziaria nel regno di Siviglia, dotato durante tutto il
medioevo di particolari autonomie concesse dal re. Caratteristica
peculiare del notariato sivigliano è la netta separazione tra notai
pubblici e notai giudiziari, questi ultimi nominati direttamente dal
re (almeno dal 1310 e per tutta l'età moderna) con la qualifica,
appunto, di "notaio del re". L'apparato giudiziario pare
dunque fortemente centralizzato. Poiché la documentazione processuale
medievale è andata perduta, la ricostruzione si basa su fonti di
carattere normativo; solo a partire dal XIV secolo, infatti, si
conservano libri di sentenze, detenute dai singoli notai e poi
trasmesse ai successori.
Per l'area atlantica della penisola iberica sono intervenuti José
Marques, che ha esaminato il caso specifico di Braga, e Maria
Helena da Cruz Coelho con Armando Luis de Carvalho Homem,
che hanno completato il quadro della struttura del sistema giudiziario
portoghese, fortemente gerarchizzato nella figura dei regnanti, di cui
sono state illustrate alcune importanti riforme.
Il
medioevo è tornato al centro dell'attenzione nella sessione dedicata
agli atti giudiziari del territorio italiano. I secoli centrali sono
stati protagonisti di due interventi di taglio prettamente
storico-giuridico in relazione all'Italia settentrionale, di Padoa
Schioppa e Ascheri; la relazione Magistrale è stata dedicata al
meridione in età normanno-sveva; alcune serie archivistiche aretine
del basso medioevo sono state illustrate nella relazione
Antoniella-Carbone.
Antonio Padoa Schioppa ha proposto un'ampia riflessione sulla
giustizia ecclesiastica milanese del XIII secolo, con particolare
riferimento alla seconda metà del secolo e all'archiepiscopato di
Ottone Visconti attraverso la puntuale analisi dei documenti
recentemente pubblicati da Maria Franca Baroni (Gli atti
dell'arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel sec. XIII.
Ottone Visconti, 1262-1295, Milano 2000). Padoa Schioppa ha
esaminato rapporti, affinità e differenze tra la giustizia comunale e
la giustizia ecclesiastica tra il 1277 (anno dell'insediamento
effettivo di Ottone) e il 1300. La prospettiva sull'attività
giurisdizionale arcivescovile è condizionata dalla provenienza dei
documenti superstiti, conservati dagli archivi ecclesiastici dei
destinatari e non da quello della curia medesima: la tipologia delle
controversie documentate è dunque limitata. Le sentenze costituiscono
la minima parte rispetto alla documentazione che attesta le diverse
fasi del processo, che avviene secondo la procedura romano-canonica,
come nei processi secolari. Nella Milano di fine Duecento, tanto nei
processi civili quanto in quelli ecclesiastici, assume sempre maggiore
rilievo la figura dal sapiens: le sentenze vengono pronunciate habito
consilio sapientum. Tale categoria di tecnici, non necessariamente
laureati, ma formati a Milano, si riunisce in un collegio tanto forte
da sopravvivere alla crisi del comune e da detenere di fatto fino al
1786 il monopolio dell' amministrazione della giustizia milanese.
La relazione di Mario Ascheri ha appunto illustrato l'istituto
del consilium sapientum. Esso, nato come realtà formulare
alto-medievale (habito consilio sapientum), come consiglio
verbale e innominato, giunge poi alla forma del consilium
nominato, la cui individualità dà garanzia al parere: i primi esempi
si trovano dalla metà del XII secolo nelle aree di influenza
romanistica (Verona, Milano, Venezia, Pisa). Il consilium
diventa il documento dottrinale mediante il quale i giuristi
introducono nella prassi locale il diritto studiato nelle università.
Ascheri individua due tipi di consilia, il consilium pro
parte (richiesto da un ente ecclesiastico, per esempio, da
allegare a favore di una posizione), e il consilium iudiciale,
cioè il consilium sapientis in senso stretto, richiesto dal
giudice eventualmente su petizione delle parti e destinato a diventare
la regola a Milano. Anche altrove, nelle cause più importanti le
questioni di diritto incerte venivano sottoposte al sapiens,
interpellato quindi a distanza: egli inviava poi il consiglio
sigillato al giudice, che lo apriva e leggeva davanti alle parti. Il
consiglio diventa la base in diritto della sentenza stessa, che talora
lo riporta come inserto. Proprio questa caratteristica determina
l'ascesa dei sapientes: il loro consilium è vincolante,
il giudice che lo riceve si limita ad eseguirlo. Si può seguire anche
l'evoluzione formale del consilium sapientis: inizialmente il
giurista lo dettava a un notaio (ed eventualmente lo sottoscriveva o
lo sigillava), successivamente sono attestati consigli autografi del
giurista medesimo. Il giurista diviene responsabile in toto del
documento, seguendo una vicenda parallela a quella già percorsa dal
notaio nell'acquisizione della publica fides. La carrellata
proposta giunge così al XV secolo, quando i consilia si
espandono insieme al diritto comune, dalla Germania alla Sicilia. Tra
la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, in concomitanza con il
periodo dello scisma d'Occidente, alcuni giuristi bolognesi mettono in
discussione la capacità decisiva del consilium, riducendolo al
rango di perizia mediante la formula salvo saniori/meliori consilio,
ma il rischio di rendere potenzialmente infinita ogni causa indusse
altri teorici - in particolare di area tedesca - a restituire al
consiglio la natura di elemento conclusivo della causa. In Italia,
dove trova la sua massima espressione dalla metà del Duecento al
Quattro-Cinquecento, il consilium conclude la sua parabola con
il Sei-Settecento, mentre in Germania prosegue ancora nel secolo
successivo.
Francesco Magistrale si è concentrato sulla documentazione
giudiziaria barese di età normanna. Egli ha evidenziato,
innanzitutto, la penuria della documentazione di età bizantina: le
cause si risolvevano per lo più non mediante l'emissione di una
sentenza da parte dell'autorità (iudex o imperialis iudex),
bensì attraverso la composizione tra le parti, di cui i giudici
prendevano atto. I documenti prodotti non hanno una forma precisa bensì
una varietà di espressioni che si inseriscono sostanzialmente nelle
tipologie del memoratorium e della cartula. Il primo, più
comune tra il X e l'inizio dell'XI secolo, è una narrazione in forma
soggettiva in cui l'actor descrive la disputa; il notaio
autentica il documento dichiarando di essere intervenuto. Nella
seconda, attestata dal 1068, il collegio giudicante registra invece a
proprio nome lo svolgimento del processo. Tra il 1071 e il 1130 il
documento giudiziario assume forme diverse dalla cartula. In
questo periodo, caratterizzato da instabilità politica, si assiste al
rafforzamento delle autonomie locali; i giudici svolgono la loro
funzione affiancati da boni homines, chiamati a decidere la
controversia. Magistrale individua diciotto documenti di cui analizza
le forme. Il documento si apre con una narrazione in forma soggettiva
dei termini della controversia - così come presentata dall'actor
- da parte del giudice titolare. Le sentenze sono spesso emesse a
maggioranza e convalidate dalle sottoscrizioni dei boni homines
e del giudice, che appone il proprio sigillo plumbeo. Nella piena
epoca normanna la prassi non subisce mutamenti sostanziali, anche se
ora il giudice fa esplicito riferimento a quadri amministrativi
normanni e sembra agire con maggiore autonomia rispetto alle parti,
rifiutando talvolta di esaminare i munimina presentati da
queste e dichiarando di giudicare secondo la propria conoscenza dei
fatti. Nella successiva età sveva si accentua e consolida
l'accentramento amministrativo e giudiziario. Federico II emana leggi
precise in merito all'attività dei giudici, distinguendo i giudici
"ai contratti" da quelli ad causas; nella prassi,
tuttavia, sembra che la distinzione tra le diverse funzioni non fosse
del tutto rispettata. Dalla seconda metà del secolo XIII i documenti
giudiziari, sia dei giudici "ai contratti", sia dei giudici ad
causas, sono scritti da notai nella forma della notificatio.
E' da sottolineare che nello stesso periodo il notaio diviene unico
autore e responsabile della documentazione anche extra-giudiziaria,
dando vita all'instumentum, che si diffonderà in area
meridionale nel XIV secolo.
Laura Carbone ha presentato le serie archivistiche giudiziarie
tra Tre e Quattrocento conservate presso l'Archivio di Stato di
Arezzo. Ne è emersa una progressiva specializzazione dei registri
processuali.
Un saggio sulla realtà inglese del XII-XIII secolo è stato
presentato da Jane Sayers in materia di giustizia amministrata
dalla Chiesa. L'ordo iudiciarius è recepito almeno dalla metà
del XII secolo. L'evoluzione della documentazione scritta in
Inghilterra presenta però qualche ritardo rispetto al continente:
alla fine del XII secolo, per esempio, le prove ordaliche sostenute
dai testimoni vengono ancora considerate evidenze per il giudizio. Più
in particolare, l'amministrazione della giustizia ecclesiastica
inglese, gestita dai tribunali vescovili, veniva talora affidata a
corti minori e giudici delegati; questi rimanevano sotto il controllo
dell'autorità giudicante ecclesiastica e si avvalevano di formulari e
trattati redatti in un ambito più colto e centralizzato proprio per
garantire un riferimento certo nel diritto e nelle diverse fasi della
procedura. La scarsità delle fonti prodotte dai tribunali vescovili e
arcivescovili non impedisce di evidenziare l'evoluzione della
produzione documentaria a partire dalla fine del XII secolo: se
mancano gli atti relativi alle fasi intermedie dei procedimenti
giudiziari, si sono tuttavia conservati gli atti conclusivi, che
recano comunque tracce dei primi (in qualche caso, addirittura, sono
pervenuti libelli cuciti a lato dei rotoli processuali) e
attestano la varietà e complessità degli atti procedurali relativi a
una causa specifica. In caso di appelli successivi il dossier completo
veniva trasmesso alla corte superiore. Al vertice della piramide
gerarchica, i tribunali vescovili e arcivescovili procedevano alla
registrazione dei casi esaminati, dapprima nella forma del rotolo e
successivamente in quella dei fascicoli rilegati in libro. Se presso
gli episcopati la forma del libro si afferma dal XIII secolo, presso
le corti minori tende invece a resistere quella del rotolo, che
prevale addirittura fino al XIX.
K.W.
Nörr ha parlato di un trattato di procedura giudiziaria del XV
secolo, il Processus iudicii di Iohannes Urbach, tradito da
numerosi manoscritti e ripetutamente edito. L'autore si propone di
descrivere la forma dei libelli e degli altri atti giudiziari
non solo nella loro individualità ma anche rispetto allo svolgimento
del processo. In particolare, Urbach sottolinea la necessità di una
conoscenza pratica e non meramente teorica del diritto nell'esercizio
di un'attività giurisdizionale corretta. Nel trattato vengono
richiamate anche sentenze emesse dalla Rota Romana, che Urbach
conosceva non tramite giuristi bolognesi ma, probabilmente, attraverso
un manoscritto di area tedesca.
L'esposizione
di Christine Magin si è soffermata sulla descrizione delle
fonti documentarie della seconda metà del XV secolo, utili a
ricostruire l'attività del tribunale imperiale.
R.
Härtel ha trattato della documentazione giudiziaria in area
danubiana fino al 1200, evidenziando l'estrema varietà delle
situazioni istituzionali e delle tipologie documentarie. La
distinzione tra la documentazione giudiziaria e gli altri tipi di
documenti non è netta, poiché le controversie venivano spesso
composte con un arbitrato. Tuttavia, accanto a documenti riconducibili
alla tipologia del placito, prodotti in particolare nell'area
sottoposta all'autorità del duca di Carinzia in qualità di marchese
di Verona e dal patriarca di Aquileia in qualità di marchese
d'Istria, esistono documenti non notarili (sigillati) emessi da
autorità ecclesiastiche in forma di notitiae. Entrambi i tipi
di atti erano redatti da chierici. La mancanza della sentenza in molti
di questi documenti induce a ritenere che il procedimento giudiziario
potesse essere interrotto e risolto verbalmente con un accordo tra le
parti. Quando la sentenza è espressa, nelle notitiae prodotte
Oltralpe essa è motivata in modo rozzo, probabilmente a causa della
scarsa importanza attribuita alla procedura in sé. Diversamente,
nell'area meridionale i placiti descrivono puntualmente le fasi
procedurali ispirate al diritto romano-canonico, esprimendo una sempre
maggiore attenzione per la correttezza del procedimento.
Il
convegno si è concluso con le relazioni dedicate all'Europa orientale
tra tardo medioevo e prima età moderna (Kachtanov, Solymosi,
Bláhová, Hlavácek, Hledíková, Skupienski,
Gasiorowski-Jurek).
Mirella
Baretta, Ada Grossi, Valeria Leoni
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