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Dino Puncuh
La diplomatica comunale in Italia: dal saggio di Torelli ai nostri
giorni
Pubblicato in La diplomatique urbaine en Europe au moyen age. Actes du congres de la Commission internationale de diplomatique, Gand 25-29 aout
1998, pub. par W. Prevenier et T. de Hemptinne, Leuven- Apeldorn, Garant 2000 (Studies in urban social, economic and political history of the medieval and modern Low Countries, 9), pp. 383-406.
Nel 1911 Pietro
Torelli, giovane funzionario dellArchivio di Stato di
Mantova, pubblicava la prima parte degli Studi e ricerche di diplomatica comunale,
cui seguiva, a distanza di quattro anni la seconda (1).
Sarà per lambito locale delledizione, sarà, meglio, perché il secondo
studio vedeva la luce nel pieno della bufera bellica, i due saggi non trovarono alcuna eco
nel mondo degli studiosi (2), sia tra gli
storici del diritto, sia tra i paleografi e diplomatisti; ma forse, e credo sia
lipotesi più corretta, soprattutto alla luce della scarsa fortuna che studi
analoghi ebbero nei decenni seguenti, i tempi erano prematuri: appiattiti sulle
conclusioni dei diplomatisti tedeschi (Steinacker, Redlich, lo stesso Bresslau), dai quali
il Torelli non era poi tanto lontano, pur giudicando aprioristiche le soluzioni proposte
da chi considerava pubblici solo gli atti emanati da unautorità sovrana mentre il
documento comunale pareva assimilabile, non senza buone ragioni, al documento privato,
quelli italiani, nessuno escluso (3),
ignorarono i nuovi percorsi aperti dal Torelli (4),
preferendo muoversi sui terreni meno scivolosi della diplomatica papale, imperiale e
regia, condannando allisolamento lo studioso mantovano che, infatti, pur libero
docente di Paleografia e Diplomatica, venne spostando i propri interessi, sempre
indirizzati alletà comunale, verso la storia giuridica (5),
della quale divenne maestro, fino ad occuparne la prestigiosa cattedra bolognese.
Se però
torniamo allo studio dal quale ho preso le mosse, ne avvertiamo subito alcuni limiti
metodologici: da una parte la formazione giuridica del suo autore, col ricorso massiccio
alle norme statutarie, ne rinchiudeva gli orizzonti entro il terreno istituzionale,
limitandone lindagine ai soli organi produttori della documentazione e trascurando
lesame delle forme della stessa, dallaltra lesiguità di quelle fonti ne
riduceva lambito geografico alla sola area padana, per di più a poche città (6). Ma il limite maggiore, peraltro avvertito
dallo stesso autore (7), è il mancato
approccio alla documentazione, la sola che può restituirci "tutti i nascosti
meccanismi di cui si avvaleva lopera del rogatario allinterno
dellistituzione comunale", riducendo con ciò la carica innovativa di un
intervento che affermava "lautonomia di una materia così intimamente legata ad
una delle più ardite soluzioni della vita pubblica, politica e sociale qual fu il comune
italiano"(8). Ne derivò soprattutto
un affermazione apodittica, quasi una costante, passivamente e acriticamente
accettata pressoché allunanimità dalla storiografia, quella cioè che nel secolo
XII gli atti comunali "non hanno valore di atti pubblici per ragione
dellautorità che li emana" - risalendo ad epoca molto più tarda, al più
maturo secolo seguente, tale concetto -, "bensì in quanto scritti, secondo norme
determinate da persone che il potere legittimo ha rivestito della facoltà di emanare atti
in forma pubblica: i notai. È questo un fatto che non ha bisogno di prove" (9). Subordinatamente, Torelli, proclamando una
tesi, largamente condivisibile, che non si può parlare, se non genericamente, almeno per
le origini, di una cancelleria comunale, spostava lattenzione sul rapporto
Comune-notaio, ingenerando tuttavia alcuni equivoci destinati a protrarsi nel tempo, ai
quali non sfuggono i pochi lavori che al saggio del Torelli si ispirarono, dalla grande
opera editoriale di Cesare Manaresi dedicata agli atti del comune di Milano, proseguita in
seguito da Maria Franca Baroni (10), per
giungere, in epoca più recente, ad alcune brevi note della scuola di Beniamino Pagnin
(11), che derivava forse questi interessi da qualche
approccio sporadico alla documentazione pubblica veneziana di Vittorio Lazzarini
(12), suo maestro nell Università di Padova. Mi
spiego: se è vero che nei suoi primi tempi il Comune italiano ricorse al notaio come
qualsiasi privato cittadino e che solo in un secondo momento, differenziato da comune a
comune, ebbe notai-funzionari al proprio servizio, peraltro non esclusivo, essendo ben
documentata e largamente diffusa, la prassi del notaio dipendente comunale che operava
anche come libero professionista, occorre procedere con molta cautela su questo terreno,
non bastando certo a connotare tale rapporto subordinato o funzionariale né la
continuità di servizio, né formule di tipo cancelleresco quali lamonicio,
la iussio o il praeceptum dellautorità comunale che nella
sottoscrizione notarile sostituiscono la tradizionale rogatio. Dubbi in proposito
sono già presenti nel saggio "veronese" di Pagnin (13), al quale non sfugge invece il rapporto di dipendenza che
vengono via via denunciando le qualificazioni di notarius/scriba (14) comunis/consulum o potestatis, uno
speciale rapporto che tende a manifestare il carattere pubblico del potere che ha emesso
lordine di redazione, onde si potrebbe anche sostenere che tali qualificazioni
esprimano - così è stato scritto recentemente - "lesigenza di caratterizzare
con solennità diverse i momenti dellazione che il Comune viene svolgendo sul
territorio che considera proprio, nei confronti dei cittadini/habitatores, ovvero
allesterno" (15); non
diversamente, credo, dal richiamo allordine impartito dalle magistrature comunali,
espressione non solo della volontà del notaio di caratterizzare lambito
istituzionale entro il quale opera al momento (16),
ma anche, e forse di più, dellorgano di governo, affermante con ciò la propria
autorità affiancata a quella del notaio, o, meglio, la funzione di autore della
documentazione, di Aussteller (17);
nello stessa ottica si collocherebbe lavverbio nunc, spesso premesso alla
qualifica di scriba comunis, a rimarcare cioè la funzione ricoperta in quel
momento dal redattore del documento (18).
È una tematica sfuggente, ambigua e spesso contradditoria, meritevole di approfondimenti
a largo raggio, a tappeto, per aree omogenee, senza lasciarci condizionare troppo dai
formalismi messi in atto, volta per volta, dai notai, non necessariamente ossequienti ad
una prassi omogenea, razionale e regolare che noi cerchiamo, spesso invano, di
individuare. Nonostante lampia documentazione fornita in proposito da Gian Giacomo
Fissore (19), il solo riferimento
allordine emesso dalle magistrature comunali per trarne prove di rapporti di
dipendenza o di subordinazione non mi pare sufficiente, soprattutto là dove si rileva una
doppia iussio, senza che il redattore del documento si preoccupi di indicare a
quale parte in causa è subordinato (20) o
quando il medesimo notaio redige sentenze consolari richiamando ora la formula
precettizia, ora la tradizionale rogatio (21)
o come nel caso degli atti di alcuni notai, lungamente operanti per conto del Comune, del
tutto privi di qualsiasi cenno ad un ruolo dipendente (22).
Ma è
soprattutto sulla "pubblicità" degli atti emanati dagli organi comunali che si
è incentrata lattenzione degli studiosi, tutti allineati sulle posizioni del
Torelli, nonostante che fin dallapparire della prima parte della sua opera fossero
state avanzate alcune perplessità al riguardo (23).
È emblematico un caso: accertato che gli ufficiali della cancelleria del Senato romano
potevano essere scelti al di fuori del notariato di nomina pontificia o imperiale, il che,
almeno a Roma, rendeva pubblico il documento "per ragione dellautorità che lo
emana" (24), Franco Bartoloni
approdava in seguito alla tesi del Torelli (25),
estendendola fino al secolo XIII inoltrato, là dove sosteneva, a proposito di un trattato
intercomunale, che "la prassi del tempo esigeva che documenti del genere emanati dai
comuni fossero redatti da pubblici notai" (26).
E qui avanzo
subito una domanda provocatoria, un dubbio che si coglie qua e là (27), mai reso esplicito ma pur sempre aleggiante: a
chi poteva rivolgersi il giovane comune italiano, non dico per rivestire di forme legali
le proprie deliberazioni, ma almeno per redigerle in forme corrette se non al notaio o -
è il caso di Venezia - a un ecclesiastico? Il ricorso delle autorità comunali al notaio,
così come faceva qualsiasi cittadino, non ci autorizza però ad equiparare il Comune ad
una qualsiasi associazione di cittadini, priva di autorità: non vi facevano ricorso anche
vescovi, abati, signori feudali, cui non mancava certo la coscienza di detenere, in
maniera legittima, un auctoritas (28)?
E che dire dei molti notai cittadini, sulla cui nomina e conseguente legittimità dei loro
atti, almeno prima del secolo XIII, non abbiamo notizie certe (29)? Ma il punto più scoperto della tesi di Torelli, rimasto
sospeso per il mancato approccio alla documentazione, sta proprio in quelle "norme
determinate", cioè le forme, cui egli accenna come ad uno dei due elementi
caratterizzanti latto pubblico, laltro essendo rappresentato dalla
qualificazione del redattore. È il tema al quale la più recente generazione di studiosi
cerca di dare una risposta, pur essendo già chiaro che essa non potrà essere univoca,
trattandosi di una documentazione corrispondente a situazioni particolari, di una
costruzione lenta ed altalenante, che alterna avanzamenti, talvolta precocissimi, come a
Genova, a bruschi ritorni, modernità ad arcaismi, condizionata dal maggiore o minor
"peso politico" dei Comuni, difficilmente riducibile ad un quadro unitario
(30).
Riprendiamo
allora il nostro cammino e veniamo al secondo dopoguerra quando cominciano a manifestarsi
i primi, sia pur timidi, approcci al documento comunale: nel 1951, tracciando un bilancio
degli studi di paleografia e diplomatica e delle prospettive future, Franco Bartoloni,
reduce dagli studi sul Senato romano (31),
ne additava limportanza "a chi consideri la funzione esercitata dalle città e
dai comuni nel nostro medioevo" (32),
messaggio per il momento inascoltato. La vera svolta si ebbe però pochi anni dopo con
Giorgio Costamagna, i cui studi sulle forme di convalidazione del documento comunale
genovese (33) aprivano un varco nella
rocciosa costruzione del Torelli, il quale però, pur lasciandole fuori dal suo quadro,
aveva ammesso la precocità di sviluppo degli istituti comunali di tutte le grandi città
marittime (34): il ricorso, pressoché
esclusivo (35), a Genova e in Liguria, nel
secolo XII, cioè nella fase costituente del comune italiano, per convalidare accordi o
convenzioni tra comuni o con potentati stranieri, alla carta partita o al sigillo
(36), talvolta ad entrambi i sistemi (37), cui si aggiunge, in pochi casi (38), la sottoscrizione notarile, colpendo duramente la
tesi di fondo del Torelli, apriva la strada ad una più matura valutazione delle forme del
documento comunale. Caso mai si potrà osservare che questa varietà di elementi
convalidanti, questo "accumulo o osmosi di forme e formalismi di garanzia",
secondo una felice espressione di Giovanna Nicolaj (39),
si colloca tra avanzamenti audaci e più prudenti ritirate, tracce delle quali emergono,
ancora nel secolo XIII, attraverso investiture podestarili per baculum, cyrothecas,
cirotecham sive guantum (40).
È pur vero che per Genova si potrebbe sostenere, alla luce di recenti ricerche di
Antonella Rovere (41), che la quasi
totalità dei notai di questo periodo, che si qualificano esclusivamente come notarius,
senzaltra specificazione, era priva di una legittimazione superiore. E tuttavia, a
parte la carta partita, il ricorso generalizzato al sigillo o alla bolla plumbea, - in un
caso (1227) addirittura aurea (42) simboli
di sovrana autorità, della cui esistenza a Genova abbiamo tracce già nel 1138
(43), va nella direzione opposta a quella tracciata dal
Torelli, nel riconoscimento cioè del potere convalidante di uno strumento del tutto
svincolato dalla pratica notarile (44). Né
vale osservare che esso è usato largamente per convenzioni tra Genova e città
franco-provenzali, dove tale pratica era sicuramente più estesa, perché la
documentazione genovese ne ricorda frequentemente luso presso altre realtà comunali
italiane: così apprendiamo dellesistenza di sigilli dei comuni di Pavia (1140,
1144), Piacenza (1154), Lucca (1170), Alessandria (1192), Tortona, (1197, 1200, 1232),
Albenga, Diano, Portomaurizio, Sanremo (tutti del 1199), Noli e Savona (1202), Ancona
(1208, 1218, 1220), Ventimiglia (1218, 1222) (45);
per non parlare di Venezia, dove la bolla plumbea, introdotta col doge Pietro Polani, si
colloca in un momento significativo della costituzione comunale veneziana (46); né vale a ridurne la carica innovativa la
prevalente utilizzazione in ambito epistolare: non mancano infatti esempi della sua
applicazione, oltreché ai trattati di cui si è detto, anche agli instrumenta (47).
Quanto ai
diversi signa studiati dal Costamagna (48),
il cui potere convalidante era comunque limitato allo stretto ambito genovese, fermo
restando che essi caratterizzavano le diverse strutture entro le quali venne
articolandosi, soprattutto a partire dal secolo XIII (49)
inoltrato, la "cancelleria", sostituendosi al consueto signum notarile,
essi dimostrano un preciso disegno dellautorità comunale finalizzato ad esaltare la
propria autonomia a danno di quella notarile: verso lesterno ricorrendo a forme di
convalidazione quali la carta partita, la bolla o il sigillo, verso linterno sia con
questi signa, sia introducendo, nel 1125, i publici testes, ai quali
competeva il controllo formale dei più importanti atti scritti del Comune quali i lodi
consolari: non a caso le loro firme autografe venivano apposte dopo la sottoscrizione
notarile (50). Limpressione che se ne
ricava per la redazione del documento comunale genovese, almeno per il secolo XII, è
quella di un forte condizionamento della pratica notarile perseguito dal Comune o, se si
vuole, di un suo ben individuato coinvolgimento anche in campo documentario (51).
Ma cè di
più: in contrapposizione al Torelli, che collocava la prima formazione delle scritture
dufficio, degli acta, solo nei primi decenni del Duecento (52), per Genova se ne poteva anticipare lorigine
al secolo precedente; non sfuggiva infatti al Costamagna limportanza dei
riferimenti, buona messe dei quali trasmessi dai libri iurium, ai cartulari o libri
consulatus o potestarie, ai cartulari o manuali autentici e originali comunis
o iteragentium (53), la cui
prima testimonianza risale al 1159 (54);
né ce ne meravigliamo se lannalista Caffaro segnalava che nel 1122, in coincidenza
con listituzione del consolato annuale, clavarii scribanique, cancellarius pro
utilitate rei publice primitus ordinati fuerunt (55)
o, ancora, se proprio agli anni Quaranta dello stesso secolo risale la
redazione del primo liber iurium genovese (56).
Situazione non molto diversa a Pisa, dove gli studi di Ottavio Banti - ma
qualcosa del genere era avvertibile già in un saggio di Mario Luzzatto (57) - indicano le tracce, a partire dalla metà del
secolo XII, di una prima, modesta organizzazione amministrativo-cancelleresca, affidata a
scribi, definiti pubblici quasi a sottolinearne il rapporto continuativo di dipendenza dal
Comune, ai quali era devoluta lintera documentazione comunale che traeva validità e
veracità proprio da questo rapporto di subordinazione (58).
Risultati
analoghi mi consentiva lesame dei cartulari notarili savonesi, compresi tra
lultimo ventennio del secolo XII ed il primo del seguente (59), due dei quali di natura giudiziaria, come aveva segnalato
Robert Henri Bautier fin dal 1948 (60),
tutti riconosciuti come libri comunis già dai contemporanei. Si veniva così
delinendo il quadro di una piccola scribania, ne riaffioravano i nomi dei titolari,
Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, suo immediato successore, al quale, nel 1182, era
commessa possessionem ... tam de scribania quam registris per clavem scrinii quo
scripta et registra comunis Saone in duana tenebantur (61); emergevano le prime testimonianze di versamenti archivistici
(62), a dimostrazione dellimportanza che il
giovane comune savonese attribuiva alla conservazione della propria documentazione,
elemento non trascurabile per una corretta valutazione dellorganizzazione
burocratica del Comune.
Gli anni Sessanta, ai quali risalgono questi lavori genovesi e liguri,
erano però segnati dallimpressione suscitata dalla conferenza di Heinrich Fichtenau
allÉcole des Chartes (63) e dalla
contemporanea pubblicazione della leçon douverture di Robert Henri Bautier
(64), ai quali si ispirarono, a distanza di un decennio
luno dallaltro, i saggi di Armando Petrucci e di Alessandro Pratesi
(65). Nella sua aspirazione al rinnovamento che lo
avrebbe condotto a individuare e seguire nuovi indirizzi in campo paleografico, Petrucci
si dimostrava sensibile a quella "crise intérieure dans la diplomatique"
denunciata dallo studioso austriaco: puntando lattenzione sui pericoli di
esaurimento della disciplina che ne derivavano, egli proponeva come novità assoluta
(66) lassunto che "Il faut que nous
arrivions à voir les documents comme les hommes du Moyen Age" (67); qualcosa di analogo, sia pur limitato alla sola
mentalità del notaio, era già stato espresso, dieci anni prima, dal De Vergottini in un
saggio senese (68), nel quale lo storico
del diritto, pur nellottica giuridica che gli era propria, aveva applicato un metodo
diplomatistico che avrebbe trovato tardi epigoni solo dopo qualche decennio, con esiti
tali da dissipare gran parte dei dubbi sollevati da Pratesi sul pericolo
dellaccostamento al documento "con finalità che non sono più
diplomatiche" e che di conseguenza al metodo diplomatico possano subentrare, con le
relative istanze, quelli storico, sociologico, giuridico etc. (69).
In questa sede
tuttavia mi preme di più fermare lattenzione sullampliamento degli orizzonti,
temporali e spaziali, propugnato dal Bautier, non senza sottacere - con una punta di
rimpianto dovuto alletà - la suggestione che ne provai allora e gli interminabili
colloquii sul tema con Giorgio Costamagna. Si trattava però anche di ridisegnare e meglio
definire i confini di una disciplina come la nostra - non certo in crisi e concordo quindi
col giudizio di Pratesi -, che pareva assediata idealmente da una parte dalla storia
giuridica, dallaltra dallarchivistica. Non a caso, proprio negli stessi anni,
un giurista italiano sosteneva che la diplomatica "va intesa come una branca della
storia del diritto" (70), mentre il
Pratesi (71) avvicinerà lopera del
Torelli alla storia delle istituzioni, magari - a torto a mio modesto parere
(72) - con qualche contaminazione da parte di quella
che Cencetti (73) definiva Archivistica
speciale; timore, questultimo, ripreso dal Petrucci (74), anche se ombre del genere non sembrano avvertibili nello
scritto del Bautier (75), che riparte
dallanalisi delle forme, estendendone la portata fino ad investire, più che il
documento singolo, considerato come "pièce dun ensemble, un élément
dun fonds" (76), lintero
processo di documentazione, il cui studio mi appare fondamentale ove si tratti di
cancellerie minori, di quelle comunali nella fattispecie.
Ancora, in
quegli anni Pratesi veniva tratteggiando i contorni di un documento
"semipubblico" che, al primo apparire del suo manuale (77), provocò - almeno in chi vi parla - non poche perplessità e
riserve, convinto come sono che si debbano considerare pubblici gli atti emanati da
autorità munite di giurisdizione, beninteso senza trascurare né laspetto formale
verso il quale è indirizzato il discorso pratesiano, né la considerazione di cui essi
godevano presso i contemporanei (tesi Fichtenau) - e qui richiamo alcune pertinenti
considerazioni sullargomento della Rovere su fonti genovesi (78) - né il processo di formazione di nuove forme documentarie
(tesi Bautier) scandito da fasi altalenanti, da avanzamenti e ripiegamenti cui accennavo
allinizio.
A questo punto,
prima di delineare i diversi filoni di ricerca entro i quali si sviluppano oggi gli studi
di diplomatica comunale italiana, devo premettere le convinzioni che ne ho tratto. Già da
quanto esposto finora credo siano emersi tutti i miei dubbi sulle conclusioni della
dottrina tradizionale a proposito del rapporto notaio-comune: lapplicazione
generalizzata dei principi - in questo caso il potere legittimante e convalidatorio del
notaio - a tutte le nuove realtà politiche dei secoli XI e XII mal si concilia con
linterazione o col confronto che si viene aprendo tra esse e la cultura notarile
che, in quanto sensibile alla scienza del diritto "era la sola, con quella dei
giudici e dei giuristi, che potesse garantire alla dinamica società urbana ed al suo
apparato di governo una gamma di prestazioni differenziate e, in considerazione dei tempi,
altamente specializzate" (79). Ma ciò
non legittima affatto lopinione che il governo comunale, fin dalla sua costituzione,
abbia recepito passivamente tale apporto (80).
Non cè solo la precocità del caso genovese, dove lintervento del Comune va
ben oltre lintroduzione di nuovi strumenti di convalidazione per investire
lambito più delicato ed esclusivo del processo di documentazione notarile,
attribuendosi, fin dal secolo XII, il controllo sulla redazione delle copie autentiche e
sullestrazione in mundum da cartulari di notai defunti o impediti
(81), anticipando così non solo una soluzione che
verrà consolidandosi nel secolo seguente (82),
ma anche la stessa dottrina culminata nella Summa rolandiniana. A ben guardare le
forme della documentazione comunale, pur in tutte le sue specificità che la rendono,
analogamente a quella privata, difficilmente ricomponibile in una visione dinsieme,
potremo cogliervi sintomi di un elaborazione graduale di nuove formule, "di un
sistema di scritture conformi alla prassi comunale" (83), alla quale non era certo estranea una volontà superiore:
sarà quella cultura della prassi - così efficacemente richiamata, in tuttaltro
contesto, da Giovanna Nicolaj -, "che avrebbe rappresentato una mediazione enorme e
una importante interpretazione di norme e interessi" (84), che avrebbe prodotto una grande rivoluzione documentaria,
attraverso scritture per atti e per registri di amministrazione, "strumenti
essenziali di legittimazione e di controllo, come avevano sostenuto gli interpreti della
legge (85) che alla documentazione degli
uffici pubblici avevano riconosciuto, come prescritto da Giustiniano, una ineccepibile
capacità probatoria" (86); quegli acta
publica che, in quanto depositati in archivi posti sotto il controllo delle
magistrature, non godevano affatto "di una valenza giuridica e pubblica assai
ridotta", come sostenuto da Attilio Bartoli Langeli (87), in genere sensibile a tali scritture e alle loro serie
archivistiche (88), se da essi si traevano
regolarmente copie autentiche (89) e se
tali registri riferivano - come del resto i cartulari notarili a Genova almeno fino ai
primi anni del Quattrocento - nellintestazione tutti gli elementi per una loro
"riconoscibilità pubblica", spesso garantita dalla sottoscrizione di un notaio,
accompagnata dal signum professionale o da uno dei tanti dellamministrazione
genovese (90), se, infine, il concetto di
originalità si sposta dallinstrumentum sciolto al registro che lo contiene
(91), e conseguentemente alla serie che lo comprende,
con effetto trascinatorio per gli stessi cartulari notarili che vengono progressivamente
recepiti come originali dai contemporanei e, ancorché timidamente, dalla stessa dottrina
(92). Il risultato rilevante "è la formazione di
una coscienza nuova del documento: non più legato esclusivamente allattestazione di
un negozio o di un fatto giuridico, ma esteso a tutti quegli atti, anche se puramente
amministrativi, capaci di assumere comunque una rilevanza giuridica" (93). Non sarebbero quindi solo le "scritture
elementari" (sintendano gli instrumenta sciolti) a costituire gli iura
del Comune, come vorrebbe Bartoli Langeli (94).
Caso mai occorrerà approfondire la differenziazione, nel tempo e nello spazio, delle
nuove tipologie documentali, con particolare attenzione a possibili reciproche influenze
tra comuni limitrofi o alla circolazione di podestà e notai forestieri (95), prima di proclamarne lirriducibilità al
discorso formalistico e classificatorio della diplomatica (96).
In sostanza: in
un primo tempo il Comune per la scritturazione dei propri atti deve ricorrere ad esperti,
ai quali chiede i necessari adattamenti formali per affermare, allinterno e
allesterno, la propria autorità; i notai sono così costretti ad acrobatici e
sofisticati adattamenti ed elaborazioni per trasmettere, attraverso appositi schemi
formali, la rappresentazione del nuovo quadro politico-istituzionale. Tali sforzi non
possono che prendere le mosse ora da modelli offerti dalla documentazione pubblica o,
meglio, di matrice cancelleresca (97), non
diversamente da analoghe esperienze maturate in ambito ecclesiastico: ne sono esempi quel
decreto podestarile bolognese del 1178 strutturato, anche se probabilmente con finalità
puramente esornative (98), su un diploma
imperiale, o il trattato tra Genova e Pisa del 1149, in cui le lettere allungate
dellinvocatio, la disposizione e i caratteri della scrittura, i segni
abbreviativi a cappio rinviano a coevi modelli cancellereschi imperiali (99); ora facendo ricorso ai formulari collaudati del
documento privato o notarile, alla duttilità dellinstrumentum, prima
timidamente e impercettibilmente, poi sempre più esplicitamente rielaborato, modificato e
piegato alle esigenze della società comunale e dei suoi magistrati, contribuendo
attivamente, "con questo lavorio dal di dentro allelaborazione, costruzione e
legittimazione ideologica del nuovo potere" (100).
A
questultima modalità, al lento lavorio di trasformazione dallinterno,
indagando lo sviluppo parallelo delle strutture politiche e documentarie, pur entro il
quadro istituzionale del rapporto dialettico comune-notariato, incontro-scontro di due
autonomie, si ispirano i lavori di Fissore che caratterizzano i nostri studi a partire
dagli anni Settanta: attraverso una puntuale analisi formale e testuale -
quellanatomizzazione propugnata dal De Vergottini nel lontano studio senese già
ricordato -, egli tratteggia le diverse fasi di formazione di un documento definito
"ibrido o composito", in quanto "compone le forme provenienti dai due
modelli-base in un intreccio assai vario di strutture e di esiti particolari"
(101), punto dincontro cioè di elementi
eterogenei, oscillante tra forme cancelleresche e notarili, superando e risolvendo di
fatto quellambiguità latente nel concetto di "semipubblico" coniato da
Pratesi.
Lincontro
delle due anime o, meglio, delle due autonomie, notarile e cancelleresca, si manifesta in
genere nelle formule escatocollari, attraverso particolari meccanismi formali, alcuni dei
quali riferibili a modelli placitari (102),
come le presenze speciali a livello testimoniale destinate significativamente -
dimostrazione a posteriori della loro specifica valenza - a cedere il posto alla iussio
di matrice cancelleresca, finalizzati al coinvolgimento dellautore dellazione
nel processo documentario, senza ledere lautonomia del redattore-rogatario,
allunificazione cioè dei momenti dellactio e della scriptio,
sottoposta, questultima, allintervento "autoritativo del potere comunale
che intende dispiegare il suo prestigio e la sua forza nella costituzione di documenti
emanati in suo nome", caricati di significati ideologico-ornamentali, dei quali
potrebbe essere spia anche un particolare linguaggio: non unarenga come in Fissore e
Fichtenau (103), meglio parlare di
formula perorativa, come in Pratesi (104)
o donore come in Bartoli Langeli (105),
meritevole di indagini allargate ben oltre i confini astigiano e perugino (106).
Il particolare
approccio di Fissore alla documentazione comunale segna una nuova tappa importante e
feconda per i nostri studi, costituendo un costante punto di riferimento per quanti vi si
sono accostati. Due soprattutto appaiono gli argomenti verso i quali si sono indirizzate
le indagini: la rappresentazione del potere e le presenze di testimonianze o
sottoscrizioni qualificate, che si innestano sulla struttura di modelli tradizionali,
intese a "caratterizzare lagire di un soggetto pubblico fondato sulla coesione
di gruppi prestigiosi e rappresentativi" come nelle ducali veneziane (107) o in documenti laziali dove si segnala
particolarmente il consenso unanime del popolo acclamante (108). Ma è soprattutto sugli accordi bilaterali, trattati,
convenzioni, patti intercomunali, sottomissioni, dei quali si desidererebbero edizioni
critiche affidabili, magari distribuite territorialmente come i Pacta veneta (109), che meglio si è esercitata la critica,
cogliendone le ambiguità e le difficoltà di adattamento dei formulari alle mutate e
nuove strutture politiche (110) o di
rendere in limpide forme documentarie momenti diversi (segreto e pubblico) della
diplomazia comunale (111).
Prima di
concludere non posso non ricordare il significato che ha avuto il convegno genovese del
1988 dedicato alla "civiltà comunale" (112),
sia perché di esso - lo dico con legittimo orgoglio - fui il regista nella mia triplice
qualità, in quel momento, di Presidente dellAssociazione Italiana dei paleografi e
diplomatisti, e della Società Ligure di Storia Patria nonché di Direttore
dellIstituto di civiltà classica, cristiana e medievale dellUniversità di
Genova, sia perché da esso, grazie alla relazione della Rovere (113), ebbe impulso una rinnovata attenzione per i libri iurium
dellItalia comunale, della quale, credo non immodestamente, mi ritengo
listigatore: le edizioni o riedizioni degli stessi, realizzate o ancora in
preparazione (114), anche attraverso il
corso di dottorato di ricerca in Diplomatica che ha sede presso lUniversità di
Genova, sono premessa indispensabile per ogni seria indagine sulla documentazione
comunale.
A questo punto
io mi sento come il direttore di un coro polifonico, non molto grande per la verità, del
quale la tirannia del tempo impostomi ha consentito di ricordare, in questa sede,
unicamente i solisti, e forse non tutti. Ad uno di essi ricorro per chiudere: se Torelli
ha posto il notaio in posizione preminente rispetto al Comune delle origini, io, al
contrario, pur senza voler generalizzare loriginalità di situazioni locali rispetto
a un quadro normativo sostanzialmente uniforme, ritengo che tale binomio potrebbe anche
essere rovesciato in favore di questultimo e che pertanto, in accordo con una felice
intuizione di Bartoli Langeli, sia preferibile parlare non di "documenti notarili di
pertinenza comunale", bensì di "documenti comunali di genesi notarile"
(115), rinviando con ciò al più maturo secolo XIII
quel predominio del ceto notarile che verrà occupando, a tutti i livelli, compreso quello
politico, ogni spazio disponibile del Comune. Ma questo è un altro discorso, uno di
quelli che, in accordo con Pratesi, potrebbe portarci fuori dal campo proprio della nostra
disciplina.
(1) P. TORELLI, Studi e
Ricerche di Diplomatica Comunale, I, in "Atti e memorie della R. Accademia
Virgiliana di Mantova", n.s., IV (1911), pp. 3-99; Studi e Ricerche di Storia
Giuridica e Diplomatica Comunale, Mantova 1915 (Pubblicazioni della R. Accademia
Virgiliana di Mantova, I); entrambi i saggi ora raccolti in volume, col titolo della
prima parte, nella collana Studi storici sul notariato italiano, V, Roma 1980, al
quale rinviano le nostre citazioni.
(2) Uniche eccezioni in Italia
le recensioni di R. QUAZZA, in "Archivio della Società Romana di Storia
Patria", 44 (1921), pp. 363-366 e di G. BISCARO in "Archivio Storico
Lombardo", XLIII (1916), pp. 600-619, dove peraltro largo spazio viene dedicato dallo
studioso della pratica giudiziaria milanese proprio a questo aspetto, con rettifiche,
integrazioni e nuovi apporti allopera del Torelli, apprezzata dal Bresslau (R.
QUAZZA cit., p. 364) e lodata come lavoro "eminente"dal Kantorowicz: cfr. Kritische
Studien (Zur Quellen und Literatur-geschichte des römischen Rechts im Mittelalter),
in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte", Rom. Abt. XLIX
(1929), pp. 79-80.
(3) Ad eccezione, forse, del
Vittani, il solo a mostrare una qualche apertura verso il documento comunale, sia pure in
unottica prevalentemente milanese: v. il suo manuale litografato, ad uso degli
studenti della scuola darchivio di Milano, in riproduzione anastatica, Roma 1972.
(4) Si veda al proposito A.
PRATESI, Un secolo di diplomatica, in Un secolo di Paleografia e Diplomatica.
Per il centenario dellIstituto di Paleografia dellUniversità di Roma
(1887-1986), a cura di A. PRATESI e A. PETRUCCI, Roma 1988, ora in ID., Tra carte e
notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991, Roma 1992, pp. 635-651, al quale
rinviano le nostre citazioni.
(5) Sullopera del Torelli,
oltre alle commemorazioni di G. DE VERGOTTINI, in "Rendiconto delle sezioni della
Accademia delle scienze dellIstituto di Bologna", Classe di scienze morali,
serie V, III (1949-50), ripubblicata in P. TORELLI, Scritti di storia del diritto
italiano, Milano 1959, pp. VII-XLVI, di U. NICOLINI in "Rivista di storia del
diritto italiano", XXIII (1950), pp. 229-254, e di F. CALASSO in "Rivista
italiana di scienze giuridiche", serie terza, II (1948), pp. 397-401, si vedano gli
atti del Convegno di studi su Pietro Torelli, Mantova 1981, in particolare gli
interventi di Giorgio Costamagna e di Ovidio Capitani.
(6) Cfr. A. PRATESI, Un
secolo cit., p. 640; ID., La documentazione comunale, in Società e
istituzioni dellItalia comunale: lesempio di Perugia (secoli XII-XIV),
Perugia 1988, ora in ID., Tra carte e notai cit., pp. 49-50.
(7) Nelle conclusioni della
seconda parte (pp. 381-384) Torelli avverte linsufficienza di unopera che ha
inteso indicare quali fossero i documenti comunali proprio perché se ne potessero in
seguito studiare i modi di redazione, attraverso un ampio lavoro comparativo su documenti
omogenei. Non solo, ma egli stesso scriverà in seguito che "la storia giuridica ed
economica dItalia non è tutta nelle disposizioni delle nostre vecchie raccolte
ufficiali di consuetudini e statuti", echeggiando, come avverte De Vergottini (in P.
TORELLI, Scritti cit., p. XXI), forse senza saperlo, una recisa affermazione di
Giuseppe Salvioli: "la storia del diritto italiano è scritta più nei documenti che
nelle leggi".
(8) G. COSTAMAGNA, Pietro
Torelli e la diplomatica comunale, in Convegno cit., p. 13.
(9) P. TORELLI, Studi e
ricerche cit., p. 10, ma v. anche pp. 119-121.
(10) Gli atti del comune di
Milano fino al MCCXVI, Milano 1919; dello stesso Manaresi ricorderemo anche Un
appello contro sentenza dei consoli di Milano ai tempi di Ottone IV, in "Archivio
Storico Lombardo", XLIII (1916), pp. 907-909 e Documenti sullattività dei
giudici imperiali degli appelli sul finire del secolo XIII a Milano, Ibidem,
XLIV (1917), pp. 153-158; quanto alla continuazione dellopera del Manaresi, v. Gli
atti del comune di Milano del secolo XIII, a cura di M.F. BARONI, I (1217-1250),
Milano 1976; II (1251-1276), a cura della stessa e di R. PERELLI CIPPO, Alessandria
1982-1988; III (1277-1300) e IV (Appendice: 1176-sec. XIII), a cura
della stessa, Alessandria 1992 e 1997. Sempre a cura della medesima curatrice v. anche Gli
atti di "querimonia" tra i documenti giudiziari del comune di Milano (sec. XIII),
Alessandria 1997.
(11) Cfr. B. PAGNIN, Note di
diplomatica comunale veronese, in "Memorie della R. Accademia di Scienze Lettere
ed Arti in Padova", LVII (1940-41), da me visto in estratto; A. DE FEO, Note di
Diplomatica comunale bresciana, in "Ricerche medievali", VI-IX (1971-1974),
pp. 141-156; E. CAU, Note di diplomatica comunale tortonese, in "Iulia
Dertona", XVI-XVII-XVIII (1968-1970), pp. 3-10.
(12) V. LAZZARINI, Originali
antichissimi della cancelleria veneziana (Osservazioni diplomati- che e paleografiche),
in "Nuovo Archivio Veneto", n. s., VIII (1904), pp. 199-229; ID., Lettere
ducali veneziane del secolo XIII. Litterae clausae, in Scritti di
paleografia e diplomatica in onore di V. Federici, Firenze 1944, pp. 225-239; entrambi
gli scritti in ID., Scritti di paleografia e diplomatica, seconda ediz., Padova
1969.
(13) Citato (v. sopra, nota
11), p. 9 dellestratto. Anche una recente edizione di documenti comunali trevigiani
- Gli acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, a cura di A. MICHIELIN, con
una nota introduttiva di G.M. VARANINI, Roma 1998 (Fonti per la storia della terraferma
veneta, 12), pp. 146-147) - cade nello stesso equivoco, arrivando ad ipotizzare una doppia
dipendenza (dal vescovo e dal comune) di un notaio che nello stesso giorno (7 maggio 1271)
redige due documenti (pp. 348-353), tra loro connessi, il primo auctoritate dicti
iudicis [del podestà], il secondo auctoritate domini episcopi. Esemplare,
invece, ma per epoca più tarda, il caso di Gaspare de Noxereto, che nello stesso
anno (1364), a distanza di pochi giorni, si qualifica ora come notaio e cancelliere del
comune di Savona, ora, operando nellambito della curia vescovile, come notaio e
scriba, ma solo in hac parte, del vescovo: A. ROVERE, Garanzie documentali e
mutamenti istituzionali: il caso di Savona del 1364, in "Atti della Società
Ligure di Storia Patria", n.s., XXXV/1 (1995), pp. 156, 158. Dubbi analoghi suscita
ledizione di documenti bassanesi - I documenti del comune di Bassano dal 1259 al
1295, a cura di F. SCARMONCIN, Padova 1989 (Fonti per la storia della terraferma
veneta, 3) -, dove si sostiene (p. XXI) che il precetto o il mandato podestarile (nel caso
in oggetto si tratta del mandato di redigere due copie) indicherebbe un rapporto di
dipendenza. Che poi uno (non entrambi come sostiene il curatore: p. XXII) dei due notai
destinatari del mandato, figuri come notaio del podestà nello stesso anno (cfr. docc. 27
e 29) non sposta i termini della questione. Non sfuggono alle stesse conclusioni M.F.
BARONI, Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1150 e il 1250,
in "Felix olim Lombardia". Studi di Storia Padana in onore di Giuseppe
Martini, Milano 1978, p. 11 e A. BARTOLI LANGELI, La documentazione ducale dei
secoli XI e XII. Primi appunti, in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi,
Venezia 1992, p. 35, affermante che la iussio dimostrerebbe il "rapporto
gerarchico tra la persona pubblica e laddetto alla sua documentazione, tra un
principalis e un suo subordinato".
(14) Sul significato del
termine scriba come ufficiale addetto alla cancelleria v. C. PAOLI, Diplomatica,
nuova ed. aggiornata da G.C. BASCAPÉ, Firenze 1942, pp. 97-98. Per larea laziale v.
C. CARBONETTI VENDITTELLI, Per un contributo alla storia del documento comunale nel
Lazio dei secoli XII e XIII. I comuni delle provincie di Campagna e Marittima, in
"Mélanges de lÉcole française de Rome". Moyen Age, 101 (1989), p. 114 e
sgg. Sul passaggio o conversione dal notariato al funzionariato v. A. BARTOLI LANGELI, La
documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale,
in Culture et idéologie dans la genèse de létat moderne, Roma 1985, pp.
38-45.
(15) R. FERRARA, Le
cancellerie comunali, in Le sedi della cultura nellEmilia Romagna, II
(Letà comunale, a cura di A. VASINA), Milano 1984, pp. 167 e 172.
(16) M.F. BARONI, Il notaio
milanese cit., p. 7.
(17) G.G. FISSORE, Autonomia
notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti, Spoleto 1977, p. 161.
(18) Contro lopinione
della Baroni (Il notaio milanese cit., p. 18) che lo ritiene indicativo di un
rapporto di subordinazione continua, sia pure a tempo determinato. Casi analoghi mi
parrebbero quelli perugini di un notaio che si sottoscrive come existens pro comuni
e di quellaltro, milanese di patria, che denuncerebbe, attraverso laggiunta et
nunc comunis scriba et cancellarius, unattività "interamente incardinata
nellufficio": A. PRATESI, La documentazione cit., pp. 56-57.
(19) G.G. FISSORE, Autonomia
cit., pp. 168-169; ID., Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e
listituzione, in Civiltà comunale: libro, scrittura, documento.
Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 ("Atti della Società Ligure di Storia
Patria", n. s., XXIX/2, 1989), pp. 99-128. Di rilievo i richiami a norme statutarie (ibidem,
pp. 108-109) del secolo XIII che definiscono con assoluta chiarezza le funzioni dei
notai-funzionari, redattori di atti dotati di piena autorità e credibilità; valga per
tutte quella degli statuti padovani (anteriori al 1236): cuilibet instrumento exenplato
auctoritate iudicis in officio existentis per notarium de officio fides plenaria
adhybeatur: Statuti del comune di Padova dal secolo XII allanno 1285, a
cura di A. GLORIA, Padova 1873, st. 568, p. 184.
(20) G.G. FISSORE, Alle
origini cit., pp. 121-124, nota 45. Caso analogo parrebbe verificarsi nel trattato di
alleanza tra Alba e Asti del 1203, il cui testo destinato alla prima città viene redatto
dal notaio astigiano su mandato dei consoli albesi, viceversa per lesemplare
destinato ad Asti: cfr. G.G. FISSORE, Procedure di autenticazione del secolo XIII in
area comunale ad Asti: verso unorganizzazione burocratica della documentazione,
in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", LXXXI (1983), pp. 766-772.
(21) G.G. FISSORE, Alle
origini cit., pp. 116-118. Come gli atti del milanese Ugo de Castagnianega,
operante al servizio dei consoli dal 1174 al 1207 (Ibidem, pp. 107, 108, 114), e
del perugino Iacobinus, al quale si devono 14 documenti comunali redatti tra il
1198 e il 1218 (A. PRATESI, La documentazione cit., p. 57).
(22) Secondo il Biscaro (cit.,
p. 601) "le premesse, esatte, sulla storia e sulla funzione del notariato, non
giustificano le conclusioni troppo assolute che si crede di poterne ricavare".
(23) F. BARTOLONI, Preparazione
del "Codice Diplomatico" del Senato Romano nel medio evo (1144-1347), in
"Bullettino dellIstituto storico italiano e archivio muratoriano", 53
(1939), ora in ID., Scritti, a cura di V. DE DONATO e A. PRATESI, Spoleto 1995, al
quale rinviano le nostre citazioni, p. 86.
(24) ID., Per la storia del
Senato Romano nei secoli XII e XIII, in "Bullettino dellIstituto storico
italiano e archivio muratoriano", 60 (1946), ora in ID., Scritti cit., pp.
105-108, in particolare p. 107, nota 1.
(25) ID., Un trattato
dalleanza del secolo XIII tra Roma e Alatri, in "Bullettino
dellIstituto storico italiano e archivio muratoriano", 61 (1949), ora in ID., Scritti
cit., p. 208, nota 3.
(26) V. ad es. G. FASOLI, Giuristi,
giudici e notai nellordinamento comunale e nella vita cittadina, in Atti del
Convegno internazionale di studi accursiani, Bologna, 21-26 ottobre 1963, Milano 1968, I,
p. 28: "... il rapido avvicendamento dei magistrati e dei loro collaboratori ... non
consentiva la formazione di un corpo di funzionari e di impiegati capaci ed efficienti ed
imponeva il ricorso a coloro che erano già professionalmente addestrati".
(27) Così J.C. MAIRE VIGUEUR, Forme
di governo e forme documentarie nella città comunale, in Francesco dAssisi.
Documenti e archivi, Codici e biblioteche, Miniature, Milano 1982, p. 59.
(28) La nomina locale dei notai
nel secolo XII è problema di notevole spessore, meritevole di indagini approfondite; per
il momento dobbiamo limitarci a sospettarla nei molti casi in cui il notaio ometta di
indicare precise qualificazioni in proposito: G. COSTAMAGNA, Il notaio a Genova tra
prestigio e potere, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I), p. 18 e sgg.;
A. PRATESI, La documentazione cit., pp. 59-60; A. ROVERE, I "publici
testes" e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII), in Serta
antiqua et mediaevalia, n.s., I, Roma 1997, pp. 326-328, dove si richiama anche il
caso di alcuni notai, già in attività da molti anni, che nel 1191, approfittando della
presenza a Genova di Enrico VI, ne ebbero linvestitura formale, conseguentemente
qualificandosi in seguito come notarii sacri Imperii. Alla possibilità di nominare
notai accenna il Breve della Compagna genovese del 1157 - Codice diplomatico della
Repubblica di Genova, a cura di C. IMPERIALE DI SANTANGELO Roma 1936-1942 (Fonti
per la storia dItalia, 77, 79, 89), I, p. 355 - con una formula equivoca (non
faciam aliquem notarium ... sine auctoritate Philippi de Lamberto), per la quale
rimando ad A. ROVERE, I "publici testes" cit., p. 327. Quanto alla nomina
degli scribi a Genova, essa era di stretta competenza consolare: v. il Breve dei Consoli
del 1143 che recita: scribani vero in nostro sint arbitrio (Codice diplomatico
della Repubblica di Genova cit., I, p. 164).
(29) Cfr. al proposito G.G.
FISSORE, Alle origini cit., p. 103; A. PRATESI, La documentazione cit., p.
51.
(30) Oltre ai due lavori di cui
alle note 24 e 25, v. Codice Diplomatico del Senato Romano dal MCXLIV al MCCCXLVII,
I, Roma 1948 (Fonti per la storia dItalia, 87).
(31) F. BARTOLONI, Paleografia
e diplomatica: conquiste di ieri, prospettive per il domani, in "Notizie degli
Archivi di Stato", XIII (1953), ora in ID., Scritti cit., p. 22.
(32) G. COSTAMAGNA, La
convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII, in
"Bullettino dellArchivio Paleografico Italiano", n.s., X (1955); ID., Note
di diplomatica comunale - Il "signum comunis" e il "signum populi" a
Genova nei secoli XII e XIII, in Miscellanea di Storia Ligure in onore di Giorgio
Falco, Milano 1964; ID., A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i
comuni provenzali, in Atti del I Congresso storico Liguria-Provenza,
Ventimiglia-Bordighera 2-5 ottobre 1964, Bordighera 1966. I tre saggi ora in ID., Studi
di Paleografia e di Diplomatica, Roma 1972 (Fonti e studi del Corpus membranarum
italicarum, IX), al quale rinviano le nostre citazioni, rispettivamente alle pp.
225-235, 337-347 e 349-354.
(33) P. TORELLI, Studi
cit., p. 31.
(34) Uniche eccezioni i
trattati stipulati da Genova con Lucca nel 1159 (Codice diplomatico della Repubblica di
Genova cit., I, n. 296), con Roma nel 1165 (Ibidem, II, n. 9) e con Grasse nel
1198 (I libri iurium della Repubblica di Genova, a cura di D. PUNCUH, A. ROVERE, S.
DELLACASA, Genova-Roma 1992-1998 (Fonti per la storia della Liguria, I, II, IV, X, XI;
anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII, XIII, XXIII, XXVII, XXVIII),
I/3, n. 641, tutti convalidati da notai.
(35) Torelli (Studi
cit., pp. 317-372) dedica ben poco spazio al sigillo, segnalandone solo la custodia e
lapplicazione ad opera dei notai o degli ufficiali appositi. A Genova luso era
disciplinato dal Breve dei consoli del 1143: Nos sigillo plumbeo cartam non
sigillabimus neque sigillare faciemus nisi maior pars de nobis consulibus in hoc
consenserit qui Ianue fuerint (Codice diplomatico della Repubblica di Genova
cit., I, p. 165). Quanto alla loro custodia, essa era affidata, nel secolo XIII, al
cancelliere: quando nel 1243 Guglielmo de Varagine assunse tale funzione, gli fu
commessa la custodia dei sigilli, precedentemente tenuta da Simone Spaerio: Annali
genovesi di Caffaro e de suoi continuatori, a cura di L.T. BELGRANO e C.
IMPERIALE DI SANTANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia dItalia, nn.
11-14bis), III, p. 141.
(36) I libri iurium
cit., I/2, nn. 299, 420; I/3, nn. 450, 452-455, 462, 473, 560, 561, oltre ad Archivio di
Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2720/33 e 95 (cfr. Codice diplomatico della
Repubblica di Genova cit., I, n. 251; II, n. 111), tutti della seconda metà del
secolo XII. Considero ovviamente solo i documenti redatti in ambito genovese, escludendo
quelli emanati da altre autorità. Così pure escludo tutti gli accordi stipulati con i
giudicati sardi, perché la loro stretta dipendenza da Genova li rende poco significativi
al mio discorso.
(37) I libri iurium
cit., I/2, nn. 304, 355, 368 (del quale v. un originale in Archives Municipales de
Narbonne, AA.204.5), 421, 429, 440, 465, 466 (a proposito del quale v. anche il doppio
originale in Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2722/6 e Archivio di Stato
di Savona, Pergamene, n. III/6: cfr. D. PUNCUH, Cimeli insigni del Medioevo genovese,
in Mostra storica del notariato medievale ligure, a cura di G. COSTAMAGNA e D.
PUNCUH - "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. s., IV/1, 1964 - p.
267), tutti del primo trentennio del secolo XIII, al quale appartengono anche alcune
convenzioni, convalidate oltreché dalla carta partita anche dalla sottoscrizione
notarile: I libri iurium cit., I/2, nn. 461, 463, 464. Sullargomento v. anche
L. ZAGNI, Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di
Genova nei secoli XII-XIII, in "Studi di storia medioevale e di
diplomatica", 5 (1980), pp. 5-14.
(38) G. NICOLAJ, Fratture e
continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di
diplomatica e questioni di metodo, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra
tarda antichità e alto medioevo, Spoleto 1998, (Settimane di studio del Centro
Italiano di studi sullalto medioevo, XLV, Spoleto 3-9 aprile 1997), p. 979.
(39) I libri iurium cit.,
I/3, nn. 483, 489-491, 512, 521, 578. A questo proposito segnalo che ancora nel 1135 una
refuta in favore del monastero genovese di San Siro fu effettuata con tali simbolismi (his
lignis ... refutaverunt has terras) e che i relativi ligna erano ancora
conservati nel 600, "il primo più sottile, legato più vicino alla pergamena
era di scorza verdiccia; e laltro di scorza nera, ambedue benissimo conservati ...
": cfr. Le carte del monastero di San Siro di Genova, I (952-1224),
a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la storia della Liguria, V), n. 95.
(40) A. ROVERE, I
"publici testes" cit., pp. 326-327.
(41) Documentata dalla copia
autentica di un privilegio del 23 giugno 1227 in favore del comune di Noli, da sempre
fedelissimo a Genova, redatta il 28 aprile 1327 e così introdotta: Hoc est exemplum
cuiusdam instrumenti sive privilegii, cuius tenor talis est et quod privilegium erat bulle
auree appensione munitum (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 354).
(42) Et hoc faciemus infra
triginta dies postquam reclamatio venerit ante nos cum comuni sigillo Ianuensium consulum:
Codice diplomatico della Repubblica di Genova cit., I, n. 80; I brevi dei
consoli di Pisa degli anni 1162 e 1164, a cura di O. BANTI, Roma 1997 (Fonti per la
storia dellItalia medievale, Antiquitates, 7), p. 114; trattandosi di impegni
assunti dai consoli di Pisa, il sigillo cereo, del quale rimangono alcune tracce, potrebbe
essere pisano; così come quello pendente, di cui restano solo tracce di filo, in un
trattato del 1149 (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2720/27: cfr. Codice
diplomatico della Repubblica di Genova cit., I, n. 195); sulluso del sigillo a
Pisa nel secolo XII v. O. BANTI, Per la storia della cancelleria del comune di Pisa nei
secolo XII e XIII, in "Bullettino dellIstituto storico italiano e archivio
muratoriano", 73 (1962), ora in ID., Studi di storia e di diplomatica comunale,
Roma 1983 (Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, XXII), al quale
rinviano le nostre citazioni, pp. 57-77, in particolare p. 66. Sulla bolla plumbea
genovese, che parrebbe essere la più antica in ambito comunale, cui si accompagnò, nella
seconda metà del secolo XII, un sigillo cereo (il grifo che schiaccia laquila e la
volpe), v. G. BASCAPÉ, Sigilli medievali di Genova, in "Bollettino
Ligustico", XIII (1961), pp. 17-20 e la bibliografia ivi citata; H. DRÖS e H.
JACOBS, Die zeichen einer neuen Klasse. Zur Typologie der frühen Stadtsiegel, in Bild
und Geschichte. Studien zur politischen Ikonographie, Sigmaringen 1997, pp. 129-131,
che puntano lattenzione sullidentificazione Chiesa/vescovo-Comune/civitas,
assai pronunciata ai tempi di Siro II, primo arcivescovo di Genova: non appare casuale che
nella bolla siano rappresentati da una parte il protovescovo S. Siro, dallaltra
limmagine della città con liscrizione CIVITAS. È possibile che
analogamente a Pisa (O. BANTI, "Civitas e commune" nelle fonti italiane dei
secoli XI e XII, in "Critica Storica", IV, 1972, ora in ID., Studi
cit., p. 17) la bolla plumbea genovese richiami quella usata dallarcivescovo, della
quale però mancano riferimenti. I tre esemplari superstiti sono conservati il primo
(datato al 1130, ma direi che la leggenda archiepiscopus Ianuensis ne dovrebbe
posticipare la datazione dopo il 1133, data di erezione in sede metropolitana della
diocesi di Genova) nel British Museum; gli altri due (datati 1225 e 1252)
nellarchivio comunale di Montpellier. Ne esistono anche alcune descrizioni nei libri
iurium, la più antica delle quali è riferita a un documento del 1164: I libri
iurium cit., I/2, nn. 382-384. Quanto allaltro sigillo, del quale si conserva un
esemplare sempre a Montpellier, la prima descrizione appartiene a un documento del 1192: Ibidem,
I/2, n. 420. Per altri sigilli genovesi v. ancora G. BASCAPÉ, Sigilli cit. Per
quello di Lucca del 1170 cfr. Annali cit., I, p. 239, ma già nel 1166 in un elenco
di cittadini lucchesi giuranti losservanza di un trattato con Genova sono presenti
tracce di sigillo: Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2720/50 (Codice
diplomatico della Repubblica di Genova cit., II, n. 14, nota). Sulluso dei
sigilli in età comunale, oltre a G.C. BASCAPÉ, Sigillografia. Il sigillo nella
diplomatica, nel diritto, nella storia, nellarte. I, Milano 1969, pp.183-189, v.
anche A. BARTOLI LANGELI, La documentazione degli stati italiani cit., pp.
51-52.
(43) Spunti analoghi alle
osservazioni di Costamagna si riscontrano, per Pisa, in M. LUZZATTO, Note di
diplomatica comunale pisana per i sec. XII e XIII, in "Bollettino Storico
Pisano", XXVIII-XXIX (1959-1960), pp. 39-62. Utili al riguardo, sia pur in
riferimento a documentazione giudiziaria, A. DAMIA, Studi sullordinamento
giudiziario e sulla procedura delle curie pisane nel sec. XII, in "Archivio
Storico Italiano", LXXVII (1919), pp. 5-126 e ID., Le sentenze pisane dal 1139 al
1200, Pisa 1922.
(44) Cfr. I libri iurium
cit., I/1, nn. 35, 75, 171; I/2 , nn. 355.2, 356, 427, 438, 442; I/3, nn. 450, 452, 453,
462, 465, 466, 617, 622, 630, 652. A proposito del n. 622 (accordo Genova-Tortona del
1200) corre lobbligo di emendare G. COSTAMAGNA, La convalidazione cit., p.
233 e E. CAU, Note cit., p. 8, che attribuiscono, inspiegabilmente, il documento al
1210.
(45) Cfr. M. ROSADA, "Sigillum
Sancti Marci". Bolle e sigilli di Venezia, in Il sigillo nella storia e nella
cultura, Mostra documentaria, a cura di S. RICCI, Roma 1985, p. 114; A. BARTOLI
LANGELI, La documentazione ducale cit., p. 33; Il patto con Fano 1141,
a cura di A. BARTOLI LANGELI, Venezia 1993 (Pacta veneta, 3), pp. 14-15; Gli atti
originali della cancelleria veneziana (1090-1227), a cura di M. POZZA, Venezia
1994-1996, I, p. 13.
(46) Cfr. ad es. il già citato
trattato Genova-Tortona (I libri iurium cit., I/3, n. 622: publicum
instrumentum sigillatum sigillo comunis utriusque civitatis fieri faciam; ibidem,
I/2, n. 355.2: et ut hec scriptura robur obtineat firmitatis, eam per manum publicam
scribi eorumque [dei consoli] sigillo muniri fecerunt; ibidem, n. 391: et
ut istius promissionis sis securus ac firmus, cartam bullatam sigillo comunis Ianue tibi
mittere faciam; ibidem, n. 392: hec ad memoriam in futurum conservandam
omnemque ambiguitatem de medio expellendam per manum publicam scribi iussit et sigilli sui
[del console genovese inviato in Sardegna] auctoritate muniri. Altrettanto si può
dire per Verona, a proposito di un accordo con Venezia del 1193, dove si legge ut quod
statutum est robur et firmitatem obtineat, scriptum presens sigillo civitatis Verone
iussimus communiri: C. CIPOLLA, Note di storia veronese, VIII. Trattati
commerciali e politici del secolo XII inediti o imperfettamente noti, in "Nuovo
Archivio Veneto", XV (1898), p. 318; B. PAGNIN, Note cit., p. 17
dellestratto. Per un sigillo frusinate v. C. CARBONETTI VENDITTELLI, Per un
contributo cit., p. 107.
(47)Oltre a Note di
diplomatica cit. v. Il notaio cit., pp. 142-148. A proposito delle conclusioni
di Costamagna sui signa particolari genovesi, losservazione di A. BARTOLI
LANGELI, La documentazione degli stati italiani cit., p. 51, che la semplice
sostituzione dei signa personali con quelli istituzionali denuncerebbe
"lincombenza del modello notarile"e quindi "lindipendenza dai
sistemi cancellereschi di convalidazione"va circoscritta esclusivamente ad alcuni
atti interni se, come provato, per quelli a carattere pattizio si fece ricorso costante a
sigilli e carta partita.
(48) Per il secolo XII è
attestato luso del solo signum comunis, presente nel cartulare di Giovanni
Scriba (G. COSTAMAGNA, Il notaio cit., p. 143); aggiungo tuttavia che ad esso si
ricorreva già nel 1140, come proverebbe lautentica di un documento dello stesso
anno (G. COSTAMAGNA, Note di diplomatica cit., p. 342, nota 22; ID., Il notaio
cit., p. 144), estratto ex quodam manuali scripto de papiru cum signo sive grupo
comunis Ianue: cfr. I libri iurium, Introduzione, p. 323 (schema di Duplicatum,
c. 84). In seguito (1409-1413), loriginario signum di derivazione
tachigrafica, che poteva confondersi con quello tabellionale (G. COSTAMAGNA, Note di
diplomatica cit., p. 346), verrà sostituito con lespressione COMUNE IANUE:
Documenti della Maona di Chio (secc. XIV-XV), a cura di A. ROVERE, in "Atti
della Società Ligure di Storia Patria", n.s., XIX/2 (1979), p. 53. Tutti i signa
della cancelleria genovese sembrano sparire nel secolo XV, durante la dominazione
viscontea di Genova: Ibidem, p. 55.
(49) A. ROVERE, I
"publici testes" cit. Difficilmente rapportabile al modello genovese,
ridotta comè ad un tentativo episodico, appare lintroduzione ad Asti di
testimoni privilegiati quali i custodes sacramentorum, dei quali troviamo menzione
solo nel 1135: cfr. G.G. FISSORE, Autonomia cit., p. 36; ID., La diplomatica del
documento comunale, fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro
collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere, in "Studi
medievali", 3a serie, XIX (1978), p. 241; ID., Alle origini cit., p. 113.
(50) Non a caso Costamagna (Pietro
Torelli cit., p. 15) parla di un "notariato che, pur nella salvaguardia dei
propri caratteri istitutivi, doveva partecipare alla vita pubblica confrontandosi con il
potere in un continuo rapporto altalenante e mutevole".
(51) Mi sembra significativo
che a Milano i primi riferimenti a quaterni comunis risalgano al 1204, che proprio
intorno agli stessi anni ai notai-giudici o missi regii si sostituiscano notai
comunali o scribe comunis (il primo dei quali attestato dal 1198), legittimati, in
quanto tali, a renderne validi gli atti e che comincino ad apparire i primi mandati per la
redazione di copie autentiche o per estrazioni da imbreviature di notai defunti, nelle
quali tuttavia appaiono frequentemente le sottoscrizioni delle stesse autorità che hanno
emesso il mandato: cfr. Gli atti del comune di Milano cit., pp. LXXXVI, LXXXVII,
XCIX; M.F. BARONI, La registrazione negli uffici del comune di Milano nel secolo XIII,
in "Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica", 1 (1976), pp. 51-67; EAD., Il
notaio milanese cit., p. 11; EAD., Le copie autentiche estratte per ordine di una
autorità nel territorio milanese durante il periodo comunale, in "Studi di
storia medioevale e di diplomatica", 6 (1981), pp. 15-22; v. anche. A. LIVA, Notariato
e documento notarile a Milano. DallAlto Medioevo alla fine del Settecento, Roma
1979 (Studi storici sul notariato italiano, IV), p. 74. Pressapoco nello stesso periodo,
nel secondo decennio del secolo XIII, si attua a Treviso un analogo processo di
differenziazione della produzione documentaria: G.M. VARANINI, in Gli acta
comunitatis Tarvisii cit., pp. XXV-XXVIII.
(52) G. COSTAMAGNA, Note di
diplomatica cit., p. 345 e nota 32; su queste fonti v. anche I libri iurium
cit., I/1, n. 272; I/3, nn. 460, 478, 496, 513, 514, 523, 526, 530-533, 542, 545, 546,
569, 570-573, 581, 595, 597, 644-646; I/4, nn. 704, 718, 824, 852 (gli ultimi tre del
tardo secolo XIII). Per Asti v. G.G. FISSORE, Autonomia cit., pp. 181-182. Non è
escluso tuttavia che anche altre, numerose estrazioni da cartulari di alcuni notai,
qualificati o noti come scribi del Comune, siano riferibili a tal genere di
documentazione: I libri iurium cit., I/3, pp. IX-X; I/4, p. XX.
Sullargomento, anche se riferibile ad epoche più tarde, v. Documenti della Maona
di Chio cit., p. 52 e D. PUNCUH, Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno
colombiano, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. s., XXXV/1
(1995), pp. 237-239. Alla luce di queste osservazioni, probabilmente estensibili anche ad
altre esperienze, credo che vada attenuata la drastica dichiarazione di Bartoli Langeli (La
documentazione degli stati italiani cit., p. 46) che fino alla metà del Duecento
lintera attività documentaria del Comune e dei suoi organi si sia realizzata
esclusivamente in "atti sciolti" o comunque nei cartulari o libri iurium.
Vero comunque (ibidem, p. 47) che la documentazione in registro si afferma
decisamente in periodo podestarile, riflettendo la maggiore articolazione burocratica del
Comune.
(53) I libri iurium
cit., I/4, n. 704, del 1159, estratto de quadam podisia signata signo comunis Ianue et
in qua scriptum erat quod erat extracta de cartulario consulatus Lanfranci Piperis et
aliorum. Non si possono condividere i dubbi del Costamagna (Note di diplomatica
cit., pp. 344-345) se la data sia riferibile allapodisia o al cartulare, perché i
consoli nominati nel documento risultano in carica in tale anno.
(54) Annali cit., I, p.
18. Il passo di Caffaro era ben noto al Torelli, il quale tuttavia ne deduce (Studi
cit., p. 24) che da quel momento il comune genovese abbia fatto ricorso esclusivamente a
notai subordinati, il che è contraddetto dalla documentazione superstite. Quanto alla
figura del cancelliere, nel secolo XII a Genova è accertata la presenza di un Bonusinfans
negli anni 1131-1134 e 1141 (D. PUNCUH, Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis,
Genova 1962, nn. 11, 12, 50, 57; Le carte del monastero di SantAndrea della Porta
di Genova (1109-1370), a cura di C. SOAVE, tesi di dottorato di ricerca in
Diplomatica, IV ciclo, Università di Genova, n. I/2; I libri iurium cit., I/2, n.
45; I/3, nn. 567, 568) e di Guglielmo Caligepalio nel 1190 (Codice diplomatico
cit., II, n. 190), oltreché del ben noto annalista Oberto (1141-1173: Annali cit.,
I, pp. 30-31, 258), del quale però non conosco documenti di sua mano. Il cancelliere
compare sporadicamente anche a Milano: A. LIVA, Notariato cit., p. 78; a Pisa: M.
LUZZATTO, Note di diplomatica cit.; O. BANTI, "Cantarinus, Pisane urbis
cancellarius" (ca. 1140-1147) fu lo strumento della preminenza politica di un vescovo
in regime consolare?, in "Bollettino storico pisano", XL-XLI (1971-72), ora
in ID., Studi cit., pp. 48-56; ID., Per la storia della cancelleria cit.;
per Siena è attestata per circa 45 anni lattivita del cancelliere Rolando, in
carica già nel 1128: V. MORANDI, Il notaio allorigine del comune medioevale
senese, in Il notariato nella civiltà toscana. Atti di un convegno, maggio
1981, Roma 1985 (Studi storici sul notariato italiano, VIII), p. 313. Maggiori
informazioni sugli scribi del Comune genovese nel XII secolo ci forniscono, anche se non
regolarmente, gli Annali: ne apprendiamo i nomi di Guglielmo de Columba
(1140: Annali cit., I, p. 30), mai stato annalista (come in A. BARTOLI LANGELI, Le
fonti per la storia di un comune, in Società e istituzioni cit., pp. 16-17),
Giovanni (1162, definito fidelem et magne legalitatis virum, cuius fidei singulis annis
totius rei publice scriptura committitur: Annali cit., I, p. 66), Lanfranco e
Ogerio [Pane], futuro annalista (1170: ibidem, p. 229), Guglielmo Caligepalio
(1171: ibidem, p. 242), oltre a Ottobono, anchegli annalista, ricordato come
scriba nel 1194 (ibidem, II, p. 47). Già nel 1130, inoltre, in coincidenza con la
distinzione delle funzioni consolari, troviamo notai addetti alle due scribanie, dei
consoli del comune e dei placiti: A. ROVERE, I "publici testes" cit., p.
328. Per esperienze analoghe di altre città, che comunque denunciano tutte un
comportamento fluido, una genericità di incarichi, v. sopra, nota 11; per Alessandria v.
G. AIRALDI, Giudici e notai nella nascita di una città, in "Rivista di storia
arte archeologia per le province di Alessandria e Asti", LXXXII (1973), pp. 137-160;
per Asti, dove tale qualificazione non appare espressa regolarmente e continuativamente
(caso macroscopico quello di Giacomo Boviculo, attivo al servizio del Comune dal 1188 al
1212, che qualifica il rapporto di dipendenza una sola volta), v. G.G. FISSORE, Autonomia
cit., pp. 127-135 e 138-151; per Pisa M. LUZZATTO, Note di diplomatica cit. e O.
BANTI, Per la storia cit. Il vero problema diplomatistico sollevato da tale
rapporto è la ripercussione che ne discende o meno sulla tipologia documentaria prodotta
in tale veste: cfr. al proposito A. ROVERE, I "publici testes" cit.
(55) A. ROVERE, I libri
iurium dellItalia comunale, in Civiltà comunale cit., pp. 192-197; della
stessa Autrice I libri iurium cit., Introduzione, pp. 17-42.
(56)
V. sopra, nota 44.
(57)
O. BANTI, Per la storia della cancelleria cit.; ID., Il notaio e
lamministrazione del comune di Pisa (secc. XII-XIV), in Civiltà comunale cit.,
ora in ID., Scritti di storia, diplomatica ed epigrafia, Pisa 1995, al quale
rinviano le nostre citazioni, pp. 427-448, in particolare pp. 428-430. Sui cartulari
comunali astigiani v. G.G. FISSORE, Procedure cit., p. 765.
(58) D. PUNCUH, Note di
diplomatica giudiziaria savonese, in "Atti della Società Ligure di Storia
Patria", n.s., V (1965), pp. 7-36.
(59) R.H. BAUTIER, Notes sur
les sources de lhistoire économique médiévale dans les archives italiennes,
in "Mélanges darchéologie et dhistoire", LX (1948), p. 203. V.
anche D. PUNCUH, Il notaio nellamministrazione della giustizia, in Mostra
storica cit., pp. 115-138; Il cartulario del notaio Martino. Savona, 1203-1206,
a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, IX).
(60) D. PUNCUH, Il notaio
negli uffici pubblici, in Mostra storica cit., pp. 82-83; Il cartulario di
Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188), a cura di L. BALLETTO, G.
CENCETTI, G. ORLANDELLI, B.M. AGNOLI PISONI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di
Stato, XCVI), n. 1105. Su questo documento v. anche G.G. FISSORE, Autonomia cit.,
pp. 158-159; ID., Alle origini cit., p. 106.
(61) D. PUNCUH, Il notaio
negli uffici pubblici cit., pp. 84-85; Il cartulario del notaio Martino cit.,
n. 449; A. ROMITI, Larmarium comunis della camara actorum di Bologna.
Linventariazione archivistica nel XIII secolo, Roma 1994 (Pubblicazioni degli
Archivi di Stato, Fonti, XIX), pp. XXXI-XXXII.
(62) H. FICHTENAU, La
situation actuelle des études de diplomatique en Autriche, in "Bibliothèque de
lÉcole des Chartes", 119 (1961), pp. 5-20.
(63) R.H. BAUTIER, Leçon
douverture du cours de diplomatique à lécole des chartes (20 octobre 1961),
Ibidem, pp. 194-225.
(64) A. PETRUCCI, Diplomatica
vecchia e nuova, in "Studi medievali", 3a serie, IV (1963), pp. 785-798; A.
PRATESI, Diplomatica in crisi?, in Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti,
Torino 1973, ora in ID., Tra carte e notai cit., pp. 83-95.
(65) A. PETRUCCI, Diplomatica
cit., p. 788: "nuova la concezione del documento che egli [Fichtenau]
suggerisce come ideale nuovo punto di partenza di ogni ricerca diplomatistica ... Si
tratta ... di vedere il documento così come lo vedeva luomo del medioevo, di
considerarlo cioè in tutti i suoi aspetti, i suoi significati, i suoi fini ... e ciò per
il fatto che in ogni documento medievale sono presenti ed operanti implicazioni religiose,
liturgiche, retoriche, che si intrecciano variamente tra loro e ne costituiscono il
disotto dello schema giuridico, il vivente tessuto connettivo".
(66)
H. FICHTENAU, La situation cit., p. 17.
(67)
"Non bisogna mai dimenticare, quando si cerchi di capire le diverse formule
cancelleresche, che dietro ai documenti ufficiali vi sono i cancellieri o notai comunali
che sono uomini in carne ed ossa, con le loro convinzioni politiche, con la loro
psicologia di uomini appassionati alla politica del loro comune, tutti protesi ad essere
utili alla loro città e qualche volta anche timorosi di essere stati troppo audaci in
questo proposito e perciò inclini a correggere quanto avevano messo sulla carta un
momento prima! Anatomizzare il documento comunale come ogni documento del resto vuol dire
perciò spesso mettere a nudo anche la più riposta personalità di chi lo ha
redatto": G. DE VERGOTTINI, I presupposti storici del rapporto di comitatinanza e
la diplomatica comunale con particolare riguardo al territorio senese, in
"Bullettino Senese di Storia Patria", LX (1953), p. 19, dove affronta
ladattamento delle formule notarili al giustificazionismo dellespansione
senese nel contado ed anche al di fuori di esso.
(68)
A. PRATESI, Diplomatica in crisi ? cit., p. 86: rischi peraltro avvertibili qua e
là nei lavori di Attilio Bartoli Langeli (v. ad es. Notariato cit., p. 265 con
linsistenza sul significato ideologico o propagandistico dei documenti notarili di
pertinenza comunale) e di Fissore, che li ritiene calcolati, da affrontare soprattutto nel
campo delle "discipline specialistiche allettate alle scorribande interdisciplinari
dalle suggestioni delle novità metodologiche", spie comunque di
uninsoddisfazione derivante da schemi classificatori rigidi, che indurrebbero
fatalmente alla ripetitività: G.G. FISSORE, La diplomatica del documento comunale
cit., pp. 212-213, note 3 e 4.
(69)
L. PROSDOCIMI, Diplomatica e storia del diritto, in "Rassegna degli Archivi di
Stato", XXI (1961), p. 155; del resto già U. UGOLINI, Pietro Torelli cit., p.
243, aveva scritto che lopera del Torelli "è storia giuridica pubblica".
(70)
A. PRATESI, La documentazione comunale cit., pp. 49-50.
(71)
Nellottica pratesiana (meglio cencettiana: v. nota seguente) si colloca piuttosto V.
POLONIO, Lamministrazione della res publica genovese fra Tre e
Quattrocento. Larchivio "Antico Comune", in "Atti della Società
Ligure di Storia Patria", n.s., XVII/1 (1977), che ricostruisce le magistrature
genovesi nel quadro dellinventariazione di un fondo archivistico.
(72)
G. CENCETTI, La preparazione dellarchivista, in "Notizie degli Archivi
di Stato", XII (1952), ora in ID., Scritti archivistici, Roma 1970, pp.
148-151.
(73)
A. PETRUCCI, Diplomatica cit., p. 790.
(74) R.H. BAUTIER, Leçon
cit., p. 210.
(75)
Ibidem, p. 213.
(76) A. PRATESI, Genesi e
forme del documento medievale, 2a ediz., Roma 1987, p. 34, che riprende nella sostanza
il testo, litografato, stampato a Bari nel 1961 col titolo di Lineamenti di Diplomatica
generale.
(77)
Partendo da analoghe, precedenti osservazioni (Documenti della Maona di Chio cit.,
pp. 51-67), la Rovere ha richiamato lattenzione su alcuni cartulari, identificati
col nome del rogatario, contenenti atti della curia arcivescovile o comunale, considerati
atti pubblici dai contemporanei: A. ROVERE, Libri "iurium-privilegiorum,
contractuum-instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV).
Ricerche sulla documentazione ecclesiastica, in "Atti della Società Ligure di
Storia Patria", n. s., XXIV/1 (1984), pp. 154-162. Lo stesso liber iurium del
XII secolo godeva di tale considerazione, come dimostra lestrazione, nel 1227, di un
documento ex actis publicis sive registro comunis Ianue: I libri iurium cit.,
I/2, n. 98.
(78)
R. FERRARA, La pratica del sapere. Dottrina ed esperienza di governo a Bologna (secoli
XII-XIII), in LUniversità a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle
origini al XVI secolo, a cura di O. CAPITANI, Cinisello Balsamo 1987, p. 63. Lo stesso
Torelli (Studi cit., p. 16), pur riducendo sempre il Comune a cliente privato del
notaio, era sulla stessa linea di pensiero. Su tale argomento v. anche A. BARTOLI LANGELI,
La documentazione degli stati italiani cit., pp. 40 (dove parrebbe appiattito sulle
tesi del Torelli), 50-51; più articolate e convincenti soluzioni in ID., Notariato,
documentazione e coscienza comunale, in Federico II e le città italiane, a
cura di P. TOUBERT e A. PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 266-267.
(79)
V. al proposito G.G. FISSORE, Autonomia cit., p. 73 e sgg.
(80)
A. ROVERE, Notariato e Comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII
secolo, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. s., XXXVII
(1997), pp. 93-113. Non si tratta di aggiungere forza validatoria del Comune alla facoltà
probatoria del notaio redattore, né di un suo intervento in qualità di dominus
della propria documentazione, né di un mandato o licenza indirizzato a notai-funzionari
(G.G. FISSORE, Autonomia cit., p. 177; ID., Procedure cit., pp. 772-783); si
rischia di confondere lautentica, propria del notaio, con la dichiarazione di
equiparazione alloriginale, esclusiva del magistrato comunale, mentre è largamente
accertato che questi interventi investono tutti gli atti notarili (non solo quelli di
stretta pertinenza comunale) e coinvolgono tutti gli appartenenti allars, non
solo quelli operanti allinterno delle strutture comunali. Per tale controllo a Pisa
v. O. BANTI, Ricerche sul notariato a Pisa tra il secolo XIII e il secolo XIV, in Studi
di storia pisana e toscana in onore del prof. Ottorino Bertolini (anche in
"Bollettino Storico Pisano", XXXIII-XXXV, 1964-1966), Pisa 1967, ora in ID., Scritti
cit., p. 397. Per Perugia v. A. PRATESI, La documentazione cit., p. 60.
(81)
Su tale argomento v. G. TAMBA, Teoria e pratica della "commissione notarile"
a Bologna nelletà comunale, Bologna 1991 e bibliografia ivi citata.
(82) R. FERRARA, La pratica
del sapere cit., p. 63.
(83)
G. NICOLAJ, Sentieri di diplomatica, in "Archivio storico italiano",
CXLIV (1986), pp. 320-321.
(84)
G. DURANDI, Speculum iuris, Venezia 1585, p. 655 (lib. II partic. II De
instrumentorum editione § 7 Nunc dicendum, n. 21): scriptura in archivo
publico reperta fidem facit; cfr. anche BARTOLUS A SAXOFERRATO, In primam Codicis
partem ... commentaria, Venezia 1590, p. 157 v., n. 21, in Authentica At si
contractus post C. 4,21,20 [19] - 1. Comparationes C. De fide instrumentorum;
ID., In Authenticorum collationes ... commentaria, Venezia 1543, p. 16, n. 3, in
Nov. 15.3 = Coll. 3.2 - De defensoribus civitatum § Et iudicare.
(85) R. FERRARA, La pratica
del sapere cit., p. 63 e A. BARTOLI LANGELI, La documentazione degli stati italiani
cit., p. 43, nota 28.
(86)
ID., Le fonti cit., p. 11.
(87)
V. in particolare ID., Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e
podestarile (1139-1254), Perugia 1983-1991 (Fonti per la storia dellUmbria, nn.
15, 17, 19).
(88)
Per Genova v. sopra il testo di cui alla nota 54.
(89)
Sempre per Genova v. sopra, il testo di cui alla nota 48 e V. POLONIO, Lamministrazione
cit., p. 23 e passim.
(90)
A. PRATESI, La documentazione cit., p. 62; non a caso Bartoli Langeli (Codice
diplomatico cit., II, nn. 180-182, pp. 395-397), in linea con quanto da lui sostenuto
(v. sopra, nota 87) identifica come originali alcune estrazioni da un liber consiliorum
del comune di Perugia, mentre sarebbe stato più corretto attribuire loro il valore di
copia.
(91)
Cfr. G. COSTAMAGNA, I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione
della cancelleria genovese del Medio Evo, in Landesherrliche Kanzleien im
Spätmittelalter, Referate zum VI Internationalen Kongress für Diplomatik, München
1983, München 1984, II, p. 496; A. ROVERE, Libri "iurium-privilegiorum cit.,
p. 154.
(92)
A. PRATESI, La documentazione cit., p. 63.
(93)
A. BARTOLI LANGELI, Le fonti cit., p. 13.
(94)
In tal senso mi sembra di interpretare le osservazioni di Marco Pozza (Gli atti
originali cit., II, pp. 9-10) a proposito del dogato di Pietro Ziani (1205-1229), la
cui esperienza burocratico-amministrativa maturata durante la podesteria padovana (1201)
potrebbe aver influito sulle profonde innovazioni dellordinamento amministrativo e
istituzionale veneziano: gruppo scelto di preti-notai cittadini accanto a notai laici
forestieri di nomina imperiale (soprattutto - non a caso credo - per la documentazione in
registro, che tuttavia "per la prima metà del Duecento ha lasciato assai scarse
tracce di sé": ID., La cancelleria, in Storia di Venezia, II, Roma
1995, p. 359) diventati in qualche decennio maggioranza del personale della cancelleria
che va irrobustendo e differenziando le proprie strutture, inizio della redazione dei
libri pactorum. I saggi di Pozza dedicati alla cancelleria (v. anche ibidem,
III, Roma 1997, pp. 365-387) si muovono piuttosto in ottica istituzionale; non sfuggono a
tale riserva Gli atti originali cit. Così, a proposito del comune di Prato, mi
chiedo quali esperienze esterne abbiano prodotto la raffinata e complessa gestione delle
corrispondenze, tenuta in genere da notai forestieri: R. PIATTOLI, I più antichi
registri di lettere del Comune di Prato, in "Archivio Storico Italiano", XC
(1932), I, pp. 239-276; II, pp. 57-82.
(95)
A. BARTOLI LANGELI, La documentazione degli stati italiani cit., p. 47, nota
45.
(96)
V. al proposito Ibidem, p. 48, nota 50.
(97)
Come rilevava per i diplomi vescovili bolognesi G. CENCETTI, Note di diplomatica
vescovile bolognese dei secoli XI-XII, in Scritti di paleografia e diplomatica in
onore di V. Federici cit., p. 195, ora in La memoria delle chiese, a cura di P.
CANCIAN, Torino 1995, pp. 157, 158.
(98)
G. FASOLI, Giuristi, giudici e notai cit., p. 28; per il trattato tra Genova e Pisa
del 1149 v. sopra nota 43.
(99)
J.C. MAIRE VIGUEUR, Forme di governo cit., p. 59. Sulla commistione di elementi
pubblici e privati v., oltre a quanto verremo esponendo, ID., Feodalité montagnarde et
expansion communale: le cas de Spolète au XIIIe siècle, in Structures
féodales et féodalisme dans lOccident méditerranéen (Xe-XIIIe
siècles), Roma 1980, pp. 431-432, dove si parla di "formule giuridiche varie,
talvolta ambigue"; G.G. FISSORE, Autonomia cit., pp. 188-189; ID., Pluralità
di forme e unità autenticatoria nelle cancellerie del medioevo subalpino (secoli X-XIII),
in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco,
Torino 1985, p. 152. Sul tema v. ancora G. DE VERGOTTINI, I presupposti storici
cit. e A. BARTOLI LANGELI, Notariato cit., pp. 271-272.
(100)
Cfr. G.G. FISSORE, La diplomatica del documento comunale cit., pp. 213, 215,
243; ID., Alle origini cit., p. 105.
(101)
Esemplari in tal senso G.G. FISSORE, Origine e formazione del documento comunale a
Milano, in Atti del 11° Congresso internazionale di Studi sullAlto Medioevo,
Milano, 26-30 ottobre 1987, Spoleto 1989, pp. 551-588; ID., Pluralità di forme
cit. e, dello stesso, Il notariato urbano tra funzionariato e professionismo
nellarea subalpina, in Levoluzione delle città italiane nellXI
secolo, Bologna 1988, pp. 137-150.
(102)
ID., Autonomia notarile cit., pp. 100-102, 192-194; ID., La diplomatica del
documento comunale cit., in particolare pp. 227-228; ID., Alle origini cit., p.
105; H. FICHTENAU, Arenga. Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln,
Graz-Köln 1957, pp. 101, 138, 169.
(103)
A. PRATESI, La documentazione cit., p. 60.
(104)
A. BARTOLI LANGELI, La formula donore. Un esperimento notarile per il comune di
Perugia, in "Il pensiero politico", XX (1987), pp. 121-135. Agli stessi
documenti si riferiscono alcune osservazioni di Pratesi (La documentazione cit.,
pp. 61-62) in relazione al richiamo ai santi patroni, di entrambe le città quando si
tratti di accordi tra pari, dei soli perugini in caso di sottomissioni e di clausule di
pace imposte, quando cioè si voglia rivendicare al proprio comune "lonore
dovutogli dalle città sottoposte".
(105) Sullimportanza
della diffusione di "una speciale formula fuori dei confini politici del territorio
in cui è normalmente usata"è doveroso il richiamo a F. BARTOLONI, Paleografia e
Diplomatica cit., p. 124.
(106)
A. BARTOLI LANGELI, La documentazione ducale cit., p. 37.
(107)
C. CARBONETTI VENDITTELLI, Per un contributo cit., pp. 100-101; sullargomento
v. anche A. BARTOLI LANGELI, Notariato cit., p. 269; A. PRATESI, La
documentazione cit., p. 53.
(108)
1. I patti con Brescia.1252-1339, a cura di L. SARDINI, Venezia 1991; 2. I
trattati con Aleppo. 1207-1254, a cura di M. POZZA, Venezia 1990; 3. Il patto con
Fano. 1141, a cura di A. BARTOLI LANGELI, Venezia 1993; 4 e 6. I trattati con
Bisanzio. 992-1285, a cura di M. POZZA e G. RAVEGNANI, Venezia 1993 e 1996; 5. I
patti con Imola. 1099-1422, a cura di A. PADOVANI, Venezia 1995.
(109)
V. ad es. luso improprio del termine heredes anziché successores in
ambito pubblico: A. PRATESI, La documentazione cit., p. 53; C. CARBONETTI
VENDITTELLI, Per un contributo cit., p. 103; A. BARTOLI LANGELI, Notariato
cit., p. 269; o il ricorso a formule tipiche dellatto di cessione e compravendita di
beni tra privati (teneat et possideat libere et quiete ...; possit uti, experiri
et omnia demum facere ...; habeat licentiam adprehendendi corporalem possessionem
...; constituens ... predicta omnia precario possidere ... renunciantes ...
omni beneficio.... etc.) nel trattato tra Genova e Pisa del 1288 che implicava
cessione di terre in Sardegna: O. BANTI, I trattati tra Genova e Pisa dopo la Meloria
fino alla metà del secolo XIV, in Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e
Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria, Genova 24-27 ottobre
1984 ("Atti della Società Ligure di Storia Patria", n.s., XXIV/2, 1984), ora in
ID., Scritti cit., pp. 357-358.
(110)
G.G. FISSORE, Autonomia cit., p. 155; Il patto con Fano cit., definito da
Bartoli Langeli (pp. 31-32) un "prodotto ibrido, di natura sperimentale",
"un diploma pattizio" reso attraverso la "giustapposizione di due volontà
a loro modo sovrane ma privilegiando documentariamente la volontà dominante", quella
veneziana. Su tale documentazione v. anche le osservazioni di Marco Pozza in Gli atti
originali cit., I, p. 26.
(111)
V. sopra, nota 19.
(112)
V. sopra, nota 56.
(113)
Liber comunis Parmae iurium puteorum salis, corredato da altri documenti (1199-1387),
a cura di E. FALCONI, Milano 1960 (Acta Italica, 10); Il registrum magnum del comune di
Piacenza, a cura di E. FALCONI e R. PEVERI, Milano 1984-1998; I registri della
catena del comune di Savona, a cura di M. NOCERA, F. PERASSO, D. PUNCUH, A. ROVERE, in
"Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. s., XXVI/1-3 (1986), anche in
"Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria", n. s., XXI-XXII
(1986-1987) e in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X, Roma 1986; Liber
privilegiorum comunis Mantue, a cura di R. NAVARRINI, Mantova 1988 (Fonti per la
storia di Mantova e del suo territorio, 1); I libri iurium della Repubblica di Genova citati
alla nota 35 (il vol. I/5, a cura di E. MADIA, è in corso di composizione, altri tre
volumi sono in avanzata fase di preparazione); Liber iurium communis Parme, a cura
di G. LA FERLA MORSELLI, Parma 1993 (Fonti e studi della Deputazione di storia patria per
le province parmensi, s. I, XV); Liber iurium dellepiscopato e della
città di Fermo (977-1266), a cura di G. AVARUCCI, D. PACINI, U. PAOLI, Ancona 1996
(Fonti per la storia delle Marche, n. s., I/1-3); C. CARBONETTI VENDITTELLI, Margheritella.
Il più antico liber iurium del comune di Viterbo, Roma 1997 (Fonti per la
storia dellItalia medievale, Antiquitates, 6), ma v. anche, della stessa
Autrice, Documenti su libro. Lattività documentaria del comune di Viterbo nel
Duecento, Roma 1996 (Ibidem, Subsidia, 4); Il libro rosso del comune
di Fabriano, a cura di A. BARTOLI LANGELI, E. IRACE, A. MAIARELLI, Fabriano 1998
(Fonti per la storia delle Marche, n. s., II/1-2). Sono pronte per la stampa le edizioni
del Liber A di Cremona, a cura di V. LEONI, la prima parte del Liber censuum di
Pistoia, a cura di P. VIGNOLI, e la riedizione del Liber privilegiorum del comune
di Lodi, a cura di A. GROSSI. in fase di preparazione quella del primo Liber pactorum
veneziano, a cura di M. POZZA. Nellambito dellUniversità di Macerata si sta
attendendo alledizione del cosidetto Quinternone di Ascoli Piceno.
(114)
A. BARTOLI LANGELI, Notariato cit., p. 265.
(115)
Emblematico il caso bolognese sul quale v. G. FASOLI, Il notaio nella vita cittadina
bolognese (secc. XII-XV), in Notariato medievale bolognese. Atti di un
convegno, febbraio 1976 (Studi storici sul notariato italiano, III), Roma 1977, II, pp.
121-142; G. TAMBA, Il notariato a Bologna nelletà di Federico II, in Federico
II e Bologna, Bologna 1996 (Documenti e studi della Deputazione di Storia Patria per
le province di Romagna, XXVII), pp. 83-105 e bibliografia ivi citata.
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