Il
mio intervento potrebbe aprirsi con
l’elencazione delle tipologie documentali prevalenti e costanti nei libri
iurium comunali italiani: diplomi imperiali e regi, privilegi o
lettere papali, patti e convenzioni tra comuni o con istanze di
potere, atti di sottomissione compiuti da signori o comunità del
territorio, investiture di tipo feudale, cittadinatici, acquisizioni
patrimoniali da parte del comune, locazioni di beni immobili,
quietanze di pagamento, tipologie accanto alle quali se ne possono poi
trovare altre tipiche delle singole esperienze.
E qui, fino a non molti anni or sono, il discorso apertosi subito si
sarebbe chiuso, anzi forse non si sarebbe neppure arrivati ad
identificare le tipologie documentali, essendosi a lungo limitata
l’utilizzazione dei libri iurium al documento o a gruppi di
documenti su un determinato argomento o periodo storico.
Ai libri iurium hanno infatti prestato la loro attenzione,
molto prima dei diplomatisti, gli storici, che hanno rivolto il loro
interesse a questo tipo di fonti e le hanno abbondantemente utilizzate
alla stregua di qualsiasi altro fondo documentario, trascurando così
il valore e la portata, anche dal punto di vista storico, della
documentazione tramandata nella sua globalità: non si è studiato un
documento accanto all’altro e all’altro ancora e poi un gruppo di
documenti accanto all’altro o dopo un altro per cercare, se ve ne
sono, le ragioni che hanno portato a dare alla documentazione quel
particolare assetto, né si sono analizzate le spinte che hanno
privilegiato l’inserimento di questo e l’esclusione di
quell’atto.
Di qui tutta una serie di edizioni che hanno restituito ai documenti
la successione cronologica che nei libri iurium era stata
trascurata, e che spesso hanno completamente tralasciato, come
elemento superfluo e senza importanza, le sottoscrizioni notarili e le
formule autenticatorie.
È piuttosto recente l’interesse degli storici per
il documento/monumento [1],
quindi per il documento in se stesso, indipendentemente dalle notizie
che tramanda, come espressione della società che lo ha messo in
essere, e di conseguenza per i «cartulari» come documenti/monumenti
per eccellenza.
Riferendosi ad essi Toubert afferma: «Meritano senza dubbio la qualifica di
monumento in forza del lavoro di costruzione unitaria che è andata di
pari passo con la selezione e la trascrizione meditata di documenti di
grande diversità tipologica. Tuttavia è chiaro che oggi i cartulari
superano la definizione consueta della diplomatica, che vede in essi
dei Kopialbücher, semplici raccolte di copie di atti costruite
a vantaggio e per iniziativa di una persona fisica o morale. Tale
definizione, oltre al fatto che dovrebbe comportare uno studio
accurato - in realtà condotto raramente - dei criteri che hanno
guidato il trascrittore nella scelta dei documenti, passa sottogamba
il carattere spesso composito di un cartulario e quindi il fatto
fondamentale che esso è già, nella sua struttura, un documento in se
stesso il cui interesse differisce dalla somma degli interessi
particolari di ogni documento trascritto» [2]
Di pari passo hanno proceduto ultimamente i diplomatisti, affiancando alle
edizioni dei libri iurium, piuttosto frequenti in questi anni,
studi accurati sulle caratteristiche delle raccolte oggetto
dell’edizione, illustrate sotto ogni aspetto, e tentativi di analisi
globale di questo tipo di fonti [3].
Condurre un discorso sulle tipologie documentali dei libri iurium
nel loro insieme, avendo a disposizione delle edizione che non sempre
forniscono tutti gli elementi utili, pur sulla base di un’analisi
delle raccolte inedite, tuttavia non esaustiva, stante la necessità
di conoscere a fondo la storia e le vicende archivistiche di ogni
comune per cogliere anche i più labili collegamenti tra strutture
politiche e forme documentarie risulta praticamente impossibile. Ciò
che invece potrò fare in questa sede, avendo presenti nella loro
totalità i libri iurium prodotti nei diversi comuni italiani
nelle loro caratteristiche generali, grazie anche ad una ormai annosa
frequentazione, è tracciare delle linee di ricerca, individuare delle
metodologie da applicare, fino a spingermi ad alcune considerazioni ed
ipotesi meritevoli e bisognose di approfondimenti e di verifiche.
Prioritaria ed imprescindibile per poter fare qualsiasi discorso di tipo
contenutistico è la conoscenza delle caratteristiche strutturali dei
registri: è infatti indispensabile comprendere se la raccolta in
esame ci è pervenuta nella sua primitiva configurazione e, nel caso
non sia così, distinguere la parte originaria dalle aggiunte e dalle
sovrapposizioni di materiale spurio o più tardo, casuali o volute,
per ricostruire, ove possibile, l’esatta successione che la
documentazione aveva nel registro originario, il che ne permette una
corretta interpretazione, ed identificare eventuali smembramenti con
perdita dei fascicoli o di carte della parte originaria.
E già ci si trova di fronte ad una prima sorpresa: si può dire che i
libri iurium, in gran parte, non ci sono pervenuti nella
struttura originaria, e su ciò potrebbe avere influito più di una
causa, anche se le alterazioni sono di diverso tipo e gravità al fine
del nostro discorso.
Innanzitutto - e non a caso la cito per prima per i problemi che ha
comportato - l’abitudine di procedere nella redazione su fascicoli
sciolti, metodo sicuramente pratico, ma che ha fatto sì che in alcuni
casi questi non siano poi stati legati tempestivamente, ma solo a
distanza di tempo, o non lo siano mai stati: per questo di alcune
raccolte ci è pervenuto solo qualche fascicolo, come i tre di Noli di
epoca diversa, che danno l’impressione di non essere mai stati
rilegati [4], l’unico superstite di
Terni [5], mentre a Venezia sono
conservati fascicoli sciolti, probabilmente destinati a qualche
raccolta documentaria della città [6]
e alcuni che si presentano molto simili a quelli del Codex
Tarvisinus, e probabilmente ad esso destinati, fanno attualmente
parte di un manoscritto miscellaneo contenente gli Acta comunitatis
Tarvisii [7]. Anche per Alba è
ipotizzabile che a lungo i fascicoli siano stati tenuti sciolti:
secondo il Gabotto infatti «un primo corpo del codice attuale fu
messo insieme al più tardi verso la prima metà del Cinquecento (la
raccolta risale al 1215), poi, cinquanta o sessant’anni dopo, verso
il 1600, vennero aggiunti gli altri fogli e quaderni, cioè tutti
quelli che si trovavano ancora a quel tempo nell’archivio del comune» [8];
così come per Jesi si procedette ad una prima legatura solo nel
secolo XIV, mentre la raccolta risale al 1256 [9]:
qui il ritardo nella legatura pare abbia provocato solo l’inversione
di due fascicoli, ben diversamente da quanto è avvenuto per alcuni
volumi dei Capitoli di Firenze nei quali la tardiva e
affrettata rilegatura (fine del secolo XV) ha provocato un tale
disordine da fare addirittura sì che alcuni documenti inizino
all’interno di un volume e terminino in un altro [10].
Sempre alla conservazione in fascicoli sciolti può essere attribuita
la sopravvivenza di sole ottanta carte del liber spoletino [11],
anche se in quest’ultimo caso alla depauperazione potrebbe avere
contribuito un secondo elemento di turbamento della struttura
originaria: le vicende archivistiche e le successive legature a cui i
registri andarono incontro nel corso degli anni. Così avvenne
sicuramente per Margheritella, tutto ciò che rimane del registro di
Viterbo, iniziato nel 1240, che ha subito nel tempo tre successivi
ricondizionamenti [12], per il Liber
A di Cremona, nel quale sono ancora riconoscibili le tracce
dell’antica legatura che unisce alcuni fascicoli della parte
originaria, mentre altri sono andati perduti e altri ancora furono
aggiunti in epoca successiva tra quelli preesistenti, alterando anche
l’ordine della parte originaria [13],
e per il Liber censuum di Pistoia, alcuni fascicoli del quale
sono caduti e l’attuale condizionamento presenta l’inserimento di
bifoli legati separatamente nel codice o cuciti insieme
arbitrariamente a formare un fascicolo, tanto che spesso un documento
inizia in una carta e non termina nella successiva, ma nella
corrispondente del bifolio [14].
Così solo successivamente alla redazione del liber iurium di
Parma furono aggiunti alcuni fascicoli non ad esso destinati e
conservati a lungo ripiegati in due [15],
mentre nel Codice B di Orvieto sono stati inseriti bifoli o fascicoli,
di formati diversi, che in origine non ne facevano parte [16],
analogamente Sommissioni 4 - il Libro di Tiberio - di Perugia «ci è
giunto mutilo, mal legato, unito ad altro materiale più tardo,
parzialmente smembrato» [17] e
incompleto si presenta anche il Liber Grossus di Reggio Emilia [18].
Alterazioni, in genere di minore entità, sono poi intervenute in
momenti difficilmente individuabili, anche se, in qualche caso, è
possibile che ciò sia imputabile alla prima legatura, come per
Gubbio, dove gruppi di documenti esemplati dallo stesso notaio nel
1262 si trovano collocati in punti diversi del registro, alternati con
altri gruppi consistenti di copie eseguite alcuni anni dopo [19],
mentre qualche disordine nella successione dei fascicoli è
riscontrabile anche a Fabriano [20].
È probabile che proprio al momento della legatura iniziale risalga
anche la fusione in un unico registro, il Registrum Magnum di
Piacenza, di fascicoli, nati già inizialmente per farne parte, con
altri due gruppi, il primo dei quali aveva costituito o era destinato
a costituire una piccola raccolta a sé, contenente in gran parte
documenti relativi ai rapporti del comune con il monastero di San
Pietro in Ciel d’Oro [21].
Per altre raccolte i danni provocati dalle successive legature e
condizionamenti sono stati di minore entità: perdita di alcune carte
o di qualche fascicolo, come a Lodi [22],
Vercelli, Chieri, Alessandria e, probabilmente, Fossano [23].
Ben diverso si presenta invece il caso savonese del Secondo Registro
della Catena, sebbene, analogamente ad alcune delle raccolte
precedenti, si possa constatare l’inserimento di fascicoli in epoca
posteriore alla redazione originaria: alla fine del XIV secolo,
durante il periodo della dominazione francese nella città ne furono
infatti aggiunti tre all’inizio della raccolta. La circostanza
particolare è l’aver voluto porre in pole position la
convenzione tra Savona e Luigi d’Orléans, alla quale viene dato
risalto attraverso l’uso di inchiostro rosso per la rubrica, per le
lettere iniziali e per i piccoli trattini aggiunti ad alcune lettere
nell’ambito del testo, quasi a voler mettere in evidenza, con questi
artifici, che gli danno immediatamente un carattere di maggior
solennità rispetto a quello che è il vero inizio del registro, che
questo documento doveva idealmente, e non solo materialmente, aprire
la raccolta in quel preciso momento storico, alterando così non tanto
e non solo la struttura materiale quanto la stessa impostazione ben
precisa che al registro originario si era voluto dare [24].
Analogamente a motivi ideali si deve l’assenza nel Caleffo Vecchio
di Siena dei documenti degli anni del passaggio al guelfismo,
spiegabile - se un’attenta analisi codicologica confermasse
l’ipotesi avanzata dallo Schneider - con l’asportazione dal codice
di un fascicolo «allo scopo di obliterare un periodo di lacerazione
politica della città» [25].
Un’esperienza particolare rappresentano i codici cosiddetti
acarnari, che, disponendo la scrittura solo sul lato carne, alternano
due facciate bianche a due scritte. Di essi, limitatamente alla
produzione viterbese, si è occupata recentemente Cristina Carbonetti,
che ha esteso le sue conclusioni anche ad analoghe esperienze di
Orvieto e di Siena [26], appurando
un condizionamento in codice di epoca moderna, mentre in origine
avrebbero costituito un intervento parallelo ai libri iurium,
con la duttilità e la mobilità che li caratterizza e che viene loro
assicurata dalla perfetta autonomia di ogni singolo foglio, contenente
un unico documento, il che permette un continuo aggiornamento sia con
l’aggiunta, sia con la sottrazione di fogli. Il non essere però
nati originariamente per essere destinati alla rilegatura in codice
non ne farebbe dei veri e propri libri iurium: un’indagine
approfondita in questo senso andrebbe estesa anche a tutti i codici
costituiti totalmente o in parte da fascicoli di questo tipo, come
quelli di Assisi [27], di Cremona [28],
di Treviso [29], per citare solo i
casi di cui sono a conoscenza, allo scopo di accertare se anche per
questi si può prefigurare un’origine analoga e un condizionamento
in questa forma solo tardivo.
In assenza di elementi certi sull’effettiva integrità di un liber,
quali la numerazione coeva delle carte e dei fascicoli, è perciò
legittimo rimanere dubbiosi, qualora manchino documenti che a buon
diritto dovevano farne parte, se ciò non sia imputabile alla caduta
di qualche fascicolo o di qualche carta.
Altro elemento importante allo scopo di una corretta interpretazione del
contenuto documentario delle raccolte comunali è l’identificazione
del momento di inizio: determinanti a questo scopo, in assenza di
prologhi, in genere datati o databili, le autentiche delle copie, che,
attraverso l’indicazione del mandato, ci forniscono dei termini
cronologici piuttosto precisi. Ciò permette di capire in quali
circostanze e sotto la spinta di quali situazioni contingenti il
comune abbia sentito la necessità di raccogliere in registro la
propria documentazione. Diverse e talora fortemente contrapposte sono
le situazioni che favoriscono tali iniziative: da un lato momenti di
ripresa economica, di equilibrio politico e di pace interna del
comune, quindi fasi di ripensamento, come per il Registrum
cohopertum de partito rubeo di Viterbo e la conseguente
interruzione della raccolta precedente - Margheritella -, che non era
più adatta a mettere in risalto la nuova posizione negli schieramenti
politici assunta dalla città, divenuta papale [30].
In altre occasioni la spinta a queste iniziative è invece determinata
da situazioni di difficoltà, che rendono tanto più evidente la
necessità di conservare adeguatamente la documentazione attestante i
diritti del comune: così nascono il Libro Rosso di Fabriano,
collegabile alla vertenza tra il comune ed il Rettore pontificio della
Marca, del 1287-88, che metteva in discussione le prerogative
politiche e giurisdizionali e la sovranità del Comune, in particolare
la libera elezione del podestà [31],
ed il Codex Tarvisinus, conseguente all’assedio di Cangrande
della Scala [32].
È anche possibile che talora sia invece proprio il collegamento tra
le vicende del comune ed il contenuto delle raccolte ad offrire spunti
per la datazione: il primo Registro della Catena del comune di Savona
non fornisce infatti alcun elemento cronologico, essendo privo di
prologo e, per la parte originaria, in copia semplice, tuttavia
l’assenza della convenzione con Genova del 1202 si può giustificare
collegando l’inizio della compilazione con un’epoca di rapporti più
distesi tra i due comuni, sicuramente anteriore alla rivolta e
disfatta savonese degli anni 1226-1227 [33].
Sempre collegabile ai rapporti con Genova, ma in una fase di tensione,
l’origine del Secondo Registro dello stesso comune, che invece si
apre proprio con la convenzione con Genova del 1251, il che spiega
anche l’abbandono della più antica raccolta che non corrispondeva
più al mutato quadro politico [34].
Altrettanto importante, anche se più difficile, ricostruire le tappe successive,
i momenti di pausa e di ripresa, per identificare in quali circostanze
il comune abbia attribuito una particolare importanza alla
salvaguardia e alla valorizzazione del proprio patrimonio documentario
e per evidenziare eventuali deviazioni rispetto agli interessi e alle
finalità della raccolta. E faccio un esempio per tutti: la Margarita
cornetana, iniziata nell’ultimo decennio del secolo XIII e
continuata poi, dopo una pausa, con successivi inserimenti a partire
dagli anni 1358-1360, contiene nella parte originaria documenti
relativi alla vita interna del comune, mentre i fascicoli aggiunti
conservano soprattutto materiale sui rapporti di Tarquinia con la
Chiesa e in particolare con la curia del Patrimonio, motivabile con la
progressiva perdita di autonomia da parte del comune ed il suo
conseguente impoverimento a favore della Chiesa, a partire dai primi
decenni del XIV secolo [35].
I non frequenti prologhi accennano in qualche caso alle ragioni di
ordine pratico che hanno presieduto alle raccolte: pericolo di
dispersione di un patrimonio documentario di fondamentale importanza
per il comune, rischio di deterioramento a cui erano soggette le
pergamene sciolte per l’uso frequente e migliore consultabilità [36].
Più spesso si fa invece - o anche - riferimento all’intenzione di
procedere alla realizzazione di una raccolta documentaria ad
utilitatem o ad usum et utilitatem, ad comunem
utilitatem [37] o ancora,
con riferimento alla funzione di memoria storica e celebrativa,
ad tractandum et manutenendum honorem et comodum iam dicti comunis [38],
ad ipsius comunitatis honorem, statum et conservacionem [39],
ad futuram rei memoriam et evidentem utilitatem reipublice [40],
ad eternam rei memoriam et comunis ... decus, gloriam et salutem [41],
ad memoriam venturorum [42],
ad eternam memoriam retinendam [43],
ponendo l’accento da una parte sull’utilità per la città di una
simile iniziativa, dall’altra sulla memoria storica, sul decoro e la
gloria che il liber procurava, salvaguardava e tramandava: di
questo non dovettero però tenere gran conto i contemporanei ed i
discendenti più prossimi, almeno stando alla scarsa utilizzazione che
dei documenti, anche su libro, è stata fatta dai cronisti [44].
L’iniziativa di procedere alla compilazione di un liber iurium
è allora solo una mera operazione di tipo archivistico? Si ha infatti
l’impressione, per quanto fin qui emerso, che, pur sotto la spinta
di diverse situazioni storiche, come abbiamo visto, alla base di tutto
vi sia il timore del rischio di dispersione e deterioramento dei
documenti, a cui si cerca di rimediare, non solo con la messa a libro,
ma anche attraverso la frequente duplicazione o triplicazione delle
raccolte, realizzate o almeno previste, che avrebbero reso il
materiale più facilmente disponibile e, attraverso la conservazione
in luoghi diversi, meno soggetto al rischio di depauperamenti o peggio
di distruzione [45].
Fino a che punto quindi i libri iurium sono collegati o
collegabili con il riordinamento dell’apparato documentario e con
l’organizzazione archivistica, quindi con il nascere di una generica
attenzione alla custodia dei documenti e rappresentano perciò
nient’altro che un modo di conservazione alternativo a quello
archivistico?
Parallelismo tra riorganizzazione globale di tutte le attestazioni
scritte della vita del comune e libri iurium sono
rintracciabili qua e là.
L’iniziativa del Caleffo Vecchio di Siena è stata messa in
relazione con uno «sforzo veramente nuovo di organizzazione
centralizzata dell’attività documentaria del comune», a cui fa però
riscontro una situazione archivistica caotica, evidenziata da «un
materiale documentario ancora mal strutturato, in assenza di una
tradizione di rigoroso ordinamento archivistico», alla quale sono
riconducibili un certo disordine del Caleffo e l’assenza di
documenti pur sicuramente presenti nella città, tanto che del periodo
da questo abbracciato mancano ben 400 documenti recuperati nel
successivo Caleffo dell’Assunta [46],
mentre contemporanea alla decisione di procedere alla realizzazione di
un liber fu a Treviso quella della salvaguardia e conservazione
degli istromenta hotentica in una arca bona et sicura da
collocarsi in camera comunis e della contestuale redazione di
un inventario [47].
Parallela ad una organizzazione del materiale statutario e ad una sua
riforma è la redazione del liber genovese iniziato nel 1229,
per volontà del podestà Iacopo Baldovini, molto attivo anche in
ambito legislativo [48], così come
per Vercelli sia le tre raccolte del XIII secolo, sia quella del XIV -
I Biscioni - sarebbero correlati alla riforma degli
statuti [49].
E sicuramente interconnessioni tra libri iurium e raccolte
statutarie si riscontrano in più di un’esperienza, dando talora
addirittura l’impressione che gli uni e le altre siano
complementari.
L’esempio più eclatante è forse quello di Parma, nel cui liber,
del 1269, spicca l’assenza totale di diplomi e privilegi o, più in
generale, di documenti di autorità politiche superiori, quella
pressoché assoluta di atti attestanti i rapporti con altri comuni o
realtà al di fuori del districtus e con gli homines del
contado, documenti presenti invece negli statuti cittadini: il che
potrebbe spiegare questa assenza così clamorosa, essendo forse
considerati il volume statutario e il liber o i libri iurium
parti di un unico corpo o comunque complementari [50].
Ma a questo si possono affiancare altri esempi: due documenti relativi
alla Lega Lombarda sono derivati nel liber di Lodi da copie
contenute negli statuti [51]; nel Rigestum
di Alba sono riportati brani statutari e bandi que potestas
tenebatur facere poni in libro qui vocatur Regestum [52];
nel 1221 il notaio Vassallo, su mandato del vicario del podestà di
Alessandria, inserisce nel Liber Crucis un capitulum nel
quale si legge che il podestà ed i consoli sono tenuti a farlo
autenticare in libro comunis clavato [53],
così come brani statutari sono presenti nella raccolta di Ferrara [54]
e due degli anni 1242 e 1258 sono stati trascritti nella parte finale
della raccolta di Reggio Emilia del 1228, dalla quale deriva il Liber
Grossus [55], mentre per Modena
si ha notizia di una disposizione in base alla quale dicti iudices
et consilium coram eo volunt radere de libris comunis omnia statuta
cassata, spia della conservazione in un perduto codice del 1219 di
brani statutari che venivano continuamente aggiornati [56].
Arduo tentare di dare una spiegazione a queste commistioni senza
avere, da una lato, ben presenti le vicende di ogni località, senza
considerare, dall’altro, caso per caso, se gli inserimenti di
documenti negli statuti e viceversa siano funzionali, ovvero se siano
stati dettati dalla comodità di avere a disposizione documenti a cui
si faceva riferimento negli statuti o di affiancare alla
documentazione capitoli ad essa collegati [57].
Uno stretto rapporto con l’archivio manifestano alcune raccolte,
proprio nella disposizione del materiale: per Fabriano è stato
sottolineato come l’opera dei redattori si sia limitata a riversare
nel registro le carte, così come si trovavano nell’archivio, senza
alcuna organizzazione preventiva: ciò emerge soprattutto dalla
presenza di più trascrizioni dello stesso documento (in ben 24 casi),
che non trova altra spiegazione se non in una pedissequa copiatura di
tutto ciò che vi era nell’archivio [58];
lo stesso sembra essere avvenuto per il perduto libro di Bovarino e
Bartolomeo, conservatoci in copia, e per i quaderni di Suppolino,
Benintende, Meliorato e Matteo di Perugia [59].
Quest’esperienza spinge Attilio Bartoli Langeli ad affermare che «qualora
nei libri iurium si riscontri una qualche organizzazone
tematica, ciò dipenda non tanto dal redattore - cioè da una sua
opera di sistemazione preventiva del materiale da trascrivere - quanto
da preesistenti fattori di tipo archivistico» e a concludere: «Se è
così risulta inutile ogni tentativo di razionalizzare una successione
che razionale nel nostro senso non è né doveva essere» [60].
Conclusione piuttosto disperante, che chiuderebbe qualsiasi discorso
di tipo contenutistico, ma che deve essere verificata.
È vero che molte raccolte, soprattutto le più antiche, danno proprio
quest’impressione: così quelle di Alessandria, Brescia, Tarquinia,
il Primo Registro della Catena di Savona e la genovese del XII secolo,
se quanto rimane nella trasposizione in Vetustior conserva la
struttura originaria, e se ne potrebbero citare altre, per le quali si
ha l’impressione dell’archivio travasato in registro.
L’unico spunto di indagine dal punto di vista contenutistico, in
questi casi, rimane il confronto tra ciò che è contenuto nel
liber e quanto ancora conserva l’archivio, sempre che quanto
temuto dai reggitori dei comuni medievali non si sia effettivamente
verificato e l’archivio risulti talmente depauperato, inventari
compresi, da impedire ogni confronto, come nel caso di Treviso, per
cercare almeno di verificare se è stata fatta una qualche scelta e,
in caso affermativo, quale e di identificarne le motivazioni.
Questo rimane anche l’unico filone di ricerca per le raccolte
caratterizzate da documenti organizzati in ordine cronologico più o
meno rigoroso, e sono decisamente poche: il Registro Grosso di
Bologna, pur nell’ambito delle sezioni dei diversi notai, e il Liber
Iesu di Cremona, più rigoroso all’interno dei singoli fascicoli [61],
che se rivelano un tentativo di scansione degli atti, offrendocene una
lettura molto semplificata, ci privano nel contempo della possibilità
di interpretare la successione e l’eventuale strutturazione degli
stessi.
Alla luce di questo andrebbe a mio avviso sfumata l’importanza che
nel Registro Grosso di Bologna viene attribuita al diploma di
Enrico V del 1116, per il fatto di essere collocato in prima
posizione. È pur vero che in esso si riconosce l’atto di fondazione
del comune di Bologna, tuttavia la preminenza gli deriva semmai
dall’essere il documento più antico della raccolta e dall’assenza
di tutto il materiale preesistente - del quale andrebbero però
valutate consistenza e portata - forse giudicato superfluo a fronte di
quello che viene considerato «primo e fondamentale punto d’appoggio
per la costruzione ardita di un sistema di diritti territoriali,
esenzioni ed autonomie giurisdizionali peculiari della civitas» [62].
Un indizio certo di una scelta della documentazione da inserire, se
non di una sua organizzazione, viene dalle notizie sull’esistenza di
commissioni di esperti, che dovevano procedere alla raccolta dei
documenti: questo avviene ad Alba, ma limitatamente, sembrerebbe, ai
diritti del comune in Trecio e in altre località [63],
a Brescia [64], a Bologna [65],
a Reggio Emilia [66], a Genova per
il Liber A e per Duplicatum [67],
a Todi [68], a Firenze [69],
a Siena [70], mentre in altre città
era lo stesso podestà ad occuparsi di inserire determinati documenti
nei libri iurium, come a Savona, dove egli era tenuto per
statuto a far scrivere nel Secondo Registro della Catena tutti gli
atti relativi al bosco e, più in generale, omnia alia instrumenta
pertinencia comuni Saone [71],
oppure erano il Capitano e gli Anziani del Popolo, che a Pistoia, in
base ad una disposizione statutaria del 1274, dovevano far ricopiare
in un liber sive registrum tutti i privilegia, cartas et
instrumenta riguardanti i diritti del comune [72].
In alcuni casi però gli stessi incaricati procedono ad una
strutturazione del materiale per dossier tematici: a Treviso, dove,
nella delibera delle curie degli Anziani e dei Consoli dell’8
ottobre 1317 con la quale si formalizza l’iniziativa di dar vita al
Codex e ad altre due raccolte, oggi perdute, oltre ad essere
nominati due officiales e nove notai, si stabilisce anche che
le scritture debbano essere trascritte seriatim et per ordinem, ut
de ipsis scripturis ordo sit et possint, cum expederit, facilius
inveniri [73]; a Vercelli dove
nel 1337-1345 Huius operis et libri (i Biscioni) formam et
ordinem dedit laudabilis vir dominus Hugolinus de Scovalochis de
Cremona legum professor [74] e
a Siena: qui per il Caleffo dell’Assunta, vennero nominati tre savi
che raccolsero e divisero in gruppi i documenti (molti dei quali si
trovavano anche nel Caleffo Vecchio), che nel 1334 consegnarono per la
copia ai notai della Signoria [75].
Che dietro alla compilazione di altre raccolte stiano parimenti degli
esperti, di cui non ci è rimasta traccia, o che questo tipo di
intervento sia stato talvolta affidato direttamente ai notai redattori
e fors’anche responsabili di alcuni libri iurium, sta di
fatto che sono abbastanza numerosi i casi che rivelano una qualche
organizzazione, della quale non sempre è chiaro se sia originale o se
rispecchi quella dell’archivio, il che non esclude tuttavia un
lavoro di selezione e scelta.
Probabilmente riflettono la situazione archivistica quei registri
caratterizzati da nuclei documentari omogenei per argomento, mescolati
ad altri blocchi in cui invece è più difficile riconoscere una
logica, come per il Liber A di Cremona, per le raccolte di
Ferrara, di Chieri [76], di
Fossano, di Ivrea, di Camerino [77]
e di Pistoia.
Ad intenti di strutturazione in ottica archivistica rispondono le
compilazioni monotematiche, quale ad esempio il Liber comunis
Parmae iurium puteorum salis [78].
La scelta di procedere a raccolte separate o di condizionare così la
documentazione è probabilmente determinata da ragioni di ordine
pratico, per poter cioè disporre dei documenti con estrema facilità,
contrariamente alla scelta di altre città che conglobano tutto in un
unico registro, nel quale alcune parti diventano però predominanti e
costituiscono dei nuclei a sé stanti, come nel caso del Secondo
Registro della Catena di Savona, per i documenti relativi al grande
bosco, che occupano circa ottanta carte, o dei quasi trecento
riguardanti assegnazione di terre del comune raccolti nel Registrum
Magnum di Piacenza, esempi ai quali se ne potrebbero aggiungere
altri [79], oppure hanno,
all’interno delle raccolte stesse, un’intitolazione particolare,
come la serie di acquisti, investiture, donazioni, fatti dal comune di
Chieri nel 1290-91, inseriti nel Libro Rosso [80],
il Liber refutationum factarum de debitis ecc., che inizia a c.
43 del Codice B di Orvieto, o il Liber factus de confinibus
plebeiorum et terrarum della stessa città, che fa parte del
Codice de Bustulis [81], il Liber
solutionum et iurium comunis Pistoriensis, il Liber rationum et iurium
comunis Pistoriensis e il Liber...census comitis Alberti et
nunc comunis Pistoriensis, che ha dato il nome alla raccolta che
li contiene [82]: veri e propri
libri nei libri. Quindi per esperienze come quella parmense si
potrebbe dire che il vero liber virtuale sia quello costituito
dall’insieme delle raccolte: il Liber puteorum salis appunto
e il cosidetto Liber iurium comunis Parmae, completati dai
documenti contenuti negli statuti, al di là della collocazione e
configurazione materiali ad essi data, perfettamente rispondenti, nel
loro insieme, all’immagine tradizionale, almeno dal punto di vista
contenutistico, dei libri iurium.
Sia nella costituzione di registri monotematici, sia
nell’inserimento di grossi nuclei documentari relativi allo stesso
argomento si rivelano particolari situazioni di possibile debolezza
del comune, molto attento alla conservazione di tutti i documenti
sugli aspetti più delicati della sua vita, per poter disporre di una
fonte di certezza giuridica da opporre in ogni caso di contestazione.
Quindi è sempre utile rivolgere molta attenzione alle tipologie e
agli argomenti dominanti rispetto ad altri e collegarli con le vicende
socio-politiche della città.
E veniamo invece ora a quelle raccolte che rivelano chiaramente
nell’articolazione interna un intervento ordinatore ben preciso.
Non sono poi molte: quella genovese del 1229, non pervenutaci, ma
conservata nella trasposizione in Vetustior [83],
in cui gli atti sono disposti in ordine abbastanza rigoroso, il
perduto registro viterbese del 1240, ricostruibile attraverso il
repertorio analitico del 1282 [84],
il Registro Nuovo di Bologna, del 1258 [85],
i Vetera Monumenta di Como, degli anni ‘80/90 del Duecento [86],
il Liber privilegiorum di Mantova, del 1291 [87],
ai quali si potrebbe aggiungere il Libro Rosso di Gubbio, almeno per
la parte dovuta al notaio Pietro del 1262 [88].
Tutti questi registri seguono rigorosamente la successione delle
diverse tipologie documentarie, ordinandole quasi secondo una scala
gerarchica: viene data priorità ai documenti imperiali, ai quali
fanno seguito quelli papali - nel solo caso genovese risultano
invertiti -, per passare agli atti relativi ai rapporti con altri
comuni e con il territorio, spesso privilegiando per questi l’ordine
geografico, e la politica interna.
Se si considerano le date di redazione si può subito notare come, ad
eccezione di Genova, che però rivela una notevole precocità con una
prima compilazione negli anni Quaranta del XII secolo, e Viterbo, per
la quale è stata ricostruita un’attività di raccolta e
conservazione dei documenti molto vivace e matura [89],
tutti gli altri libri di questo tipo si collocano nella seconda
metà del XIII secolo, così come sempre ad un periodo relativamente
tardo risalgono quei registri in cui la documentazione è organizzata
in modo più o meno rigoroso o che talvolta costituiscono redazioni
successive rispetto ad altre dove questa è disposta in maniera
disordinata e caotica, come i Pacta et Conventiones di
Vercelli, del 1224, posteriori, a mio parere, anche se di poco al
volume degli Acquisti, che, sulla base delle date dei documenti
contenutivi non va oltre il 1220 e che prende il titolo dalla
tipologia documentaria che occupa le prime venti carte circa della
raccolta, presentando però nel seguito in tutto e per tutto le
caratteristiche di un qualsiasi liber iurium, disordinato e
informe, il Caleffo dell’Assunta di Siena (1334-1336), dopo il
Caleffo Vecchio, i Libri Albus e Blancus di
Venezia (posteriori al 1345), destinati rispettivamente ad accogliere
i documenti relativi ai rapporti con l’Oriente e con l’Occidente,
che fanno seguito ai volumi dei Libri Pactorum [90],
per citare solo le raccolte principali.
Si possono quindi distinguere, dal punto di vista contenutistico, due
diverse generazioni di libri iurium, espressione già usata da
Paolo Cammarosano [91], con un
significato diverso tuttavia da quello che io intendo ad esse
attribuire.
Libri iurium della prima generazione possono infatti essere
considerati quelli che si inseriscono in un programma più generale di
riorganizzazione e salvaguardia del patrimonio documentario - e sono
in genere, ma non sempre, quelli più antichi -, che non sono
caratterizzati da alcuna strutturazione tematica e se una qualche
logica qua e là vi si intravvede questa è probabilmente riferibile
alla coeva collocazione archivistica.
Ad una generazione successiva appartengono invece quei registri che
costituiscono un’evoluzione rispetto ai precedenti e in molti casi
una seconda esperienza nell’ambito dello stesso comune: ben presto
ci si rende infatti conto, soprattutto per le città che avevano una
produzione documentaria molto ricca, in forza della loro dinamica
socio-politica e dello sviluppo economico - e penso in particolare a
Genova, Venezia, Bologna - della difficoltà di rintracciare i
documenti in quel farraginoso ammasso che anche il liber, non
diversamente dall’archivio, offriva. Si procede allora
all’elaborazione di nuove raccolte con caratteristiche tali da
rendere più facilmente recuperabili i documenti: a tal fine si
ricorre in molti casi all’opera di esperti, che compaiono solo
tardivamente nelle esperienze delle città italiane, incaricati di
scegliere quanto era ancora attuale, di fare quindi una cernita, e in
qualche caso si stabiliscono anche delle norme, come quella della
validità almeno decennale [92],
che si riferivano agli atti da prendere in considerazione.
Cambiano le modalità di inserimento dei documenti, ma non sembra
cambiare la sostanza: si ha l’impressione che anche tali raccolte, né
più né meno delle precedenti rappresentino solo un modo alternativo
o parallelo a quello archivistico di conservazione. In genere infatti,
in questi casi, l’interesse è mirato ad atti relativi alla vita
interna del comune, al suo instaurarsi e rafforzarsi sul territorio,
in qualche caso ai rapporti con gli altri comuni, mentre sembrano del
tutto assenti o scarsamente rappresentati i rapporti con le autorità
superiori, che, se presenti, lo sono soprattutto per quanto riguarda
situazioni contingenti ben precise.
Da queste si differenziano invece nettamente quelle raccolte,
numericamente limitate, che si strutturano, al pari delle precedenti,
per argomento, ponendo però in posizione di rilievo gli atti
costitutivi del comune come istituto giuridico e, più in generale,
tutta la documentazione attestante le tappe attraverso le quali esso
ha raggiunto la sua connotazione definitiva, quindi in particolare i
diplomi imperiali. Non si tratta infatti in questi casi di una scelta
dettata solo da motivi pratici di conservazione ed utilizzazione, ma
la raccolta assume un significato diverso, divenendo spia della presa
di coscienza del comune, del suo riconoscere in quei documenti i
fondamenti della propria costituzione - della quale vengono così
affermati i presupposti giuridici - e della volontà di consegnare ai
posteri, attraverso il liber, la propria memoria storica.
Anche redazioni che non articolano in modo particolarmente organizzato
la documentazione possono rivelare, più o meno apertamente, una
determinata finalità o connotazione, al di là dei puri interessi
archivistici, soprattutto nella scelta dei documenti a cui dare
risalto attraverso una posizione preminente.
Un esempio particolarmente efficace mi sembra quello delle raccolte
dei comuni padani aderenti alla prima Lega Lombarda, aperte dalla pax
Constantie, in funzione di cardine, di presupposto
dell’autonomia cittadina, e penso ai libri di Lodi, Mantova,
Reggio Emilia, mentre stranamente è assente in quello di Ferrara e
nei libri iurium superstiti di Cremona [93].
Diversamente si connota il Secondo Registro savonese della Catena, del
1265, voluto dal podestà, il genovese Simone Doria [94],
che, mutuando alla lettera il prologo del liber genovese del
1229 [95] e aprendosi con la
convenzione tra Genova e Savona del 1251, seguita dalla ratifica da
parte di Innocenzo IV [96], rivela
chiaramente la volontà della Dominante, di evidenziare con
immediatezza la posizione di inferiorità della città rivierasca nei
suoi confronti, affinché tutto il registro sia da questa improntato [97].
Non tutti i casi sono però di facile lettura. E ritorniamo così
all’affermazione iniziale che lo studio di ogni registro va
affrontato nella sua globalità, senza trascurarne alcun aspetto: solo
così si potrà interpretarne correttamente anche il dettaglio in
apparenza più insignificante e collocarlo adeguatamente nel contesto
socio-politico che lo ha prodotto. Solo quando tutti i libri iurium
saranno stati adeguatamente studiati si potrà tentare un vero studio
d’insieme, già auspicato dal Torelli [98],
per coglierne i punti di contatto e le peculiarità e tentare magari
di seguire eventuali percorsi attraverso i quali quest’esperienza,
tipica dei comuni italiani e anche delle città dell’Italia
meridionale, pur in un contesto politico-istituzionale profondamente
diverso, può essersi diffusa.
Con l’auspicio che questo tipo di indagine susciti sempre più
l’interesse degli studiosi, come sembra stia avvenendo in questi
anni, concluderei, ricordando il colophon della parte originaria del
Libro Rosso di Ivrea, attraverso il quale il notaio Rubeus
sembra tirare un respiro di sollievo al termine della sua opera: Qui
scripsit hunc librum ducatur in Paradisum [99].
E un angolino di Paradiso lo hanno certamente meritato coloro che
hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e forse anch’io che ho tentato
di addentrarmi nel labirinto di queste molteplici esperienze la cui
ricchezza e pluralità è tanto interessante quanto disarmante.
[1] J.
Le Goff, P. Toubert, Une histoire totale du Moyen Age est elle
possible?, Actes du Cème Congrès national des Sociétés
Savantes, Paris 1975, Section de philologie et d’histoire, I, Paris
1977, pp. 38-39.
[2]
P. Toubert, Il medievista e il problema delle fonti, in Id., Dalla
terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia
medievale, a cura di G. Sergi, Torino 1995, p. 7.
[3] Il
primo ad occuparsi dei libri iurium fu P. Torelli, Studi e
ricerche di diplomatica comunale, II, in "Pubblicazioni della
R. Accademia Virgiliana di Mantova", I, Mantova 1915, pp. 87-89
(ristampa anastatica, insieme alla prima parte, del 1911, in Id., Studi
e ricerche di diplomatica comunale, Roma 1980, pp. 183-185);
recentemente A. Bartoli Langeli, Le fonti per la storia di un
comune, in Società e istituzioni dell’Italia comunale:
l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV), Congresso storico
internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, 2 voll., Perugia 1988, I,
pp. 5-21; A. Rovere, I "libri iurium" dell’Italia
comunale, in Civiltà comunale: Libro, Scrittura, Documento,
Atti del Convegno, Genova 8-11 novembre 1988 ("Atti della Società
Ligure di Storia Patria", n.s., XXIX/2, 1989), pp. 157-199; P.
Cammarosano, Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti
scritte, Roma 1991, pp. 144-150; C. Carbonetti Vendittelli, Documenti
su libro. L’attività documentaria del comune di Viterbo nel
Duecento, Roma 1996 (Fonti per la Storia dell’Italia Medievale,
Subsidia, 4). Per un progetto di repertoriazione ed edizione su
scala nazionale v. L. Puncuh, A. Rovere, I "libri iurium"
dell’Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di
Stato, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XLIX
(1989), pp. 580-585.
[4]
Documenti nolesi, a cura di B. Gandoglia, in "Atti e
Memorie della Società Storica Savonese", II (1889), p. 556;
Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 354.
[5] P.
Manessei, Alcuni documenti per la storia delle città di Terni e di
Spoleto, in "Archivio Storico Italiano", s. III, XXII
(1875), pp. 369-371; F. Angeloni, Storia di Terni, Pisa 1878,
Appendice, p. 537 e sgg. Si dovrebbe trattare del primo fascicolo,
interamente dedicato ai documenti papali e imperiali, mentre nel
seguito erano sicuramente contenuti degli instrumenta, come si
legge in un breve prologo: Exemplum quorumdam privilegiorum et
instrumentorum...
[6] Vedi
ad esempio il fascicolo denominato Pacta patriarche Aquilegensis
(Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea atti diplomatici e privati,
b. 2, n. 56) e quelli della seconda metà del XIII secolo, contenenti
documenti degli anni 1253-1275 (Ibid., Secreta, Patti).
[7] S.
Rosso, Il Codex Tarvisinus. Struttura e contenuto del liber iurium
del comune di Treviso, in "Archivio Veneto", s. V,
CXXXIX (1992), pp. 32-33. E’ possibile che in questo caso i
fascicoli siano stati volutamente scartati al momento della legatura,
per ragioni che ci sfuggono.
[8] E.
Milano, Il "Rigestum comunis Albe", Pinerolo 1903
(Biblioteca della Società Storica Subalpina - BSSS -, XX-XXI), p. 6.
La legatura cinquecentesca avrebbe spostato i fascicoli dal loro
ordine disponendoli a casaccio, tanto che un documento si interrompe a
c. 196 v. per riprendere e terminare a c. 256 r.
Considerata l’aggiunta posteriore di fascicoli che originariamente
non facevano parte del registro, è possibile che gli statuti e bandi
che vi compaiono non ne facessero parte in origine, ma formassero una
raccolta a sé stante.
[9] Carte
diplomatiche Iesine, trascritte e annotate da A. Gianandrea,
Ancona 1884, p. XLI.
[10] I
Capitoli del comune di Firenze: inventario e regesto, a cura di C.
Guasti, Firenze 1866 (Documenti degli Archivi Toscani, I), pp.
XVIIII-XX.
[11] S.
Nessi, Una breve cronaca spoletina inedita del Duecento e il
"Memoriale comunis", in "Bollettino della
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria", 80 (1983), p. 248 e
sgg.
[12] C.
Carbonetti Vendittelli, Margheritella, il più antico liber iurium
del comune di Viterbo, Roma 1997 (Fonti per la Storia
dell’Italia Medievale, Antiquitates, 6), pp. X-XI.
[13] Il
Codice A di Cremona, a cura di V. Leoni, tesi di Dottorato in
Diplomatica, IX ciclo, Università di Genova, pp. VII-XXX.
[14] Il
liber Censuum del comune di Pistoia, a cura di P. Vignoli, tesi di
Dottorato in Diplomatica, VIII ciclo, Università di Genova, p. 5 e
sgg.
[15] Liber
iurium comunis Parme, a cura di G. La Ferla Morselli, Parma 1993
(Fonti e Studi della Deputazione di Storia Patria per le antiche
provincie parmensi, s. I, XV), pp. XXVII, XLIV. Si tratta dei
fascicoli VIII-XI, tra loro omogenei e contenenti "promisiones et
securitates" degli anni 1242-1245 (i più antichi documenti in
originale del liber) dei possessori di terre salifere
dell’episcopato.
[16] L.
Fumi, Codice diplomatico della città di Orvieto, Firenze 1884,
p. XXXV; G. Mazzatinti, Gli Archivi della storia d’Italia, s.
I, Rocca S. Casciano 1879-1907, II, p. 15.
[17] A.
Bartoli Langeli, Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo
consolare e podestarile (1139-1254), Perugia 1983-1991, I, pp.
CVIII-CIX, ha potuto accertare che almeno un fascicolo è andato
perduto, mentre è probabile che anche altri abbiano subito la stessa
sorte.
[18] F.
S. Gatta, Liber Grossus Antiquus comunis Regii (Liber pax
Constantiae), Reggio Emilia 1944-1963, I, p. XIII.
[19] Archivio
di Stato di Perugia, Sezione di Gubbio, Libro Rosso. Purtroppo
ho potuto vedere il manoscritto solo in microfilm, quindi non mi è
stato possibile effettuare controlli sulla fascicolazione. Tuttavia il
fatto che si tratti di gruppi consistenti di copie fa scartare
l’ipotesi di inserimenti posteriori in carte rimaste bianche.
[20] Il
Libro Rosso del comune di Fabriano, a cura di A. Bartoli Langeli,
E. Irace, A. Maiarelli, con la collaborazione di S. Ambrosini, S.
Cerini, Fabriano 1998 (Fonti per la Storia delle Marche, n.s. II,
1-2), I, p. 45 e sgg.
[21] Il
Registrum Magnum del comune di Piacenza, a cura di E. Falconi, R.
Peveri, Milano 1984-1997. Questi fascicoli sono facilmente
riconoscibili, anche se l’editore non se ne è reso conto,
attraverso la numerazione progressiva e le parole di richiamo.
Sicuramente il codice aveva già l’attuale configurazione negli anni
1295-1308, quando ne venne fatta una copia, il Registrum Parvum.
Su questo argomento v. anche A. Rovere, I "libri iurium" cit.,
pp. 178-179.
[22] Il
"Liber iurium de civitate Laude", a cura di A. Grossi,
tesi di Dottorato in Diplomatica, XI ciclo, Università di Genova, pp.
3, 6 e sgg.: nel liber, risalente per la parte iniziale al
1284, risultano mancanti due fascicoli.
[23] G.
C. Faccio, Il libro dei "Pacta et Conventiones" del
comune di Vercelli, Novara 1926 (BSSS, XCVII), p. V; dalla
numerazione risultano mancanti 20 carte; F. Gabotto, F. Guasco di
Bisio, Il libro rosso del comune di Chieri, Pinerolo 1918 (Ibid.,
LXXV): a c. 174, al termine di una serie di acquisti, investiture e
donazioni, l’ultimo documento è mutilo e nei fascicoli seguenti
cambia la qualità della pergamena; Codex qui Liber Crucis
nuncupatur, a cura di F. Gasparolo, in "Biblioteca
dell’Accademia storico giuridica", IX (1889): al codice manca
un fascicolo; G. Salsotto, Il libro verde del comune di Fossano ed
altri documenti fossanesi (984-1314), Pinerolo 1909 (BSSS,
XXXVIII), p. XV, sostiene che sono andati persi i primi otto fogli
sulla base di alcune indicazioni di eruditi settecenteschi e per
essere il primo documento acefalo.
[24] I
registri della Catena del comune di Savona, a cura di M. Nocera,
F. Perasso, D. Puncuh, A. Rovere, in "Atti della Società Ligure
di Storia Patria", n.s., XXVI/1-3 (1986), anche in "Atti e
Memorie della Società Savonese di Storia Patria", n.s., XXI-XXII
(1986-1987) e in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X,
Roma 1986, I, pp. XIX-XX.
[25] P.
Cammarosano, Tradizione documentaria e storia cittadina.
Introduzione al "Caleffo Vecchio" del comune di Siena,
Siena 1988, p. 69.
[26] C.
Carbonetti Vendittelli, Documenti su libro cit., pp. 107-121.
[27] A.
Bartoli Langeli, Codice diplomatico cit., I, p. LXV.
[28] Il
codice A cit., in particolare p. 4: sono scritti solo sul lato
carne i primi 33 fascicoli, formati, per la maggior parte da bifoli.
Anche il Codice Iesu ha le stesse caratteristiche: Ibid.,
pp. II-III.
[29] Gli
acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, a cura di A. Michielin,
con una nota introduttiva di G.M. Varanini, Roma 1998 (Fonti per la
storia della Terraferma Veneta, 12), p. XXXVI.
[30] C.
Carbonetti Vendittelli, Margheritella cit., pp. XII-XIV.
[31] Il
libro rosso cit., pp. 23-29, 36-39.
[32] S.
Rosso, Il codex Tarvisinus cit., pp. 28-29: "Evidentemente
- sottolinea Stefania Rosso - la costituzione in libro del
complesso dei suoi iura era ritenuta altrettanto importante che
la difesa militare della propria sopravvivenza".
[33] Per
la datazione della raccolta vedi I Registri della Catena cit.,
I, pp. XXVII-XXXI.
[34] Ibid.,
pp. XXXIII-XXXV.
[35] La
"Margarita Cornetana". Regesto dei documenti, a cura di
P. Supino, Roma 1969, p. 27.
[36] F.
Gabotto, F. Guasco di Bisio, Il libro rosso cit., p. 3; I
Registri della Catena cit., II/1, pp. 71-72, che mutua il prologo
dal genovese liber Vetustior (I libri iurium cit., I/1,
p. 3). Sempre per Genova vedi il breve prologo di Settimo (Ibid.,
p. 76).
[37] Documenti
dell’antica costituzione del comune di Firenze, a cura di P.
Santini, Firenze 1895, p. XI: si tratta del prologo al volume XXIX,
dove si fa cenno all’intento di procedere ad utilitatem comunis
Florentie, ma anche ut possint comunis instrumenta in locis
pluribus conservari, nec iura et rationes comunis existentes in eisdem
possint vel valeant de facili deperire; Carte diplomatiche
Iesine cit., p. XLI; Codex qui liber Crucis nuncupatur
cit., pp. 3-4, dove viene anche ricordato come ipsa instrumenta
possent deperdi et perire cum dificilius sit dispersa custodire quam
congregata tenere et conservare; Il Caleffo Vecchio del comune
di Siena, I, a cura di G. Cecchini, Firenze 1932, p. 6:
l’accenno si trova nella lettera del podestà Bartolomeo Renaldini.
[38] I
libri iurium della Repubblica di Genova, I/2, a cura di D. Puncuh,
Genova - Roma 1996 (Fonti per la Storia della Liguria, IV; anche in
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XXIII), p. 3.
[39] G.
Barelli, Il "liber instrumentorum" del comune di Ceva,
Torino 1936 (BSSS, CXLVII/1), p. 1.
[40] G.
Mazzatinti, Gli archivi cit., III, p. 137: si tratta del
prologo del Registrum vetus instrumentorum comunis Tuderti.
[41] S.
Rosso, Il codex Tarvisinus cit., p. 25.
[42]
I libri iurium della Repubblica di Genova, Introduzione, a cura
di D. Puncuh, A. Rovere, Genova - Roma 1992 (Fonti per la Storia della
Liguria, I, anche Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII),
pp. 119, 128: i due prologhi del Liber A e di Duplicatum,
identici nella prima parte, sono interamente incentrati sul valore di
memoria storica e di punto di riferimento delle raccolte per i
posteri.
[43] Il
"liber iurium civitatis Laude" cit., p. 11.
[44] P.
Cammarosano, I "libri iurium" e la memoria storica delle
città comunali, in Il senso della storia nella cultura
medievale italiana (1100-1350), Quattordicesimo convegno di studi
del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia, 14-17 maggio
1993, Pistoia 1995: solo a Genova, Reggio Emilia, Spoleto, Asti e
Venezia si possono recuperare tracce di un nesso tra libri iurium
e narrazione storica.
[45] Sulla
duplicazione delle raccolte v. A. Rovere, I "libri
iurium" cit., pp.179-182. La collocazione di un volume per
ogni porta voluta a Perugia dal Consiglio può rispondere ad
un’esigenza di rendere in qualche modo "pubblica" la
documentazione.
[46] P.
Cammarosano, Tradizione documentaria cit., pp. 52-55. La linea
di lettura più serrata che il Caleffo consente rimane quella
dell’espansione del dominio senese e del relativo gioco di alleanze.
[47]
Gli acta comunitatis Tarvisii cit., pp. XXXI-XXXII.
[48] Sul
Baldovini e sulla sua opera legislativa v. in particolare la voce di
R. Abbondanza, in Dizionario biografico degli Italiani, V, Roma
1963, pp. 521-525; V. Piergiovanni, Gli statuti civili e criminali
di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni,
Genova 1980, pp. 17-26; Id., Lezioni di Storia giuridica genovese.
Il Medioevo, Genova 1983, pp. 27-38.
[49] G.C.
Faccio, M. Ranno, I Biscioni, I, parte I, Torino 1934 (BSSS,
CXLV), p. X.
[50] Liber
iurium comunis Parme cit., p. XXIII.
[51] Si
tratta del giuramento di pace dei Milanesi ai Lodigiani, del 1199 (Il
"Liber iurium del civitate Laude" cit., n. 123, Statuta
Vetera, Biblioteca comunale di Lodi, c. 35 r.) e degli
impegni dei Milanesi e dei Lodigiani alla pace stipulata il 28
dicembre 1198 (Il "Liber iurium del civitate Laude"
cit., n. 115; Statuta Vetera cit., c. 33 r.).
[52] E.
Milano, Il "Rigestum cit., nn. 86, 234.
[53]
Codex qui liber crucis cit., n. CXVIII.
[54] Archivio
di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Serie dei catasti delle
investiture, registro n. 2, Liber iurium, c. 64 r.:
De usibus antiquis civitatis Ferrarie.
[55] F.
Saverio Gatta, Liber Grossus cit., III, nn. 389, 401.
[56] Registrum
privilegiorum comunis Mutinae, a cura di L. Simeoni, E.P. Vicini,
Reggio Emilia - Modena 1940-1949, II, nn. 145-147.
[57] Questi
collegamenti non sembrano da porsi in relazione, come a suo tempo
aveva ipotizzato il Gabotto per i comuni subalpini (E. Milano, Il
"Rigestum cit., pp. VIII-IX), con un più antico registro
"che comprendeva insieme alla rinfusa disposizioni statutarie,
documenti diplomatici ed atti vari".
[58] Il
libro Rosso del comune di Fabriano cit., pp. 62-63.
[59] A.
Bartoli Langeli, Codice diplomatico cit., p. XCVIII e sgg.
[60] Ibid.,
p. CVII.
[61] Le
carte cremonesi dei secoli VIII-XII, a cura di E. Falconi, I,
Documenti dei fondi cremonesi (759-1069), Cremona 1979, p. XVII;
E. Falconi, "Libri iurium" a Parma e Cremona: ipotesi
metodologiche, in "Archivio Storico Lombardo", s. XI,
III (1986), p. 461.
[62] R.
Ferrara, Le cancellerie comunali, in Le sedi della cultura
nell’Emilia Romagna, II (L’età comunale, a cura di A.
Vasina), Milano 1984, pp. 151, 161.
[63] E.
Milano, Il "Rigestum" cit., p. XXIII. La notizia si
desume dall’introduzione ad un documento (n. 449) contenuto in un
libretto a sé, legato tra i fascicoli della continuazione del Rigestum,
che poteva anche in origine far parte di un piccolo codice
monotematico: ...repertum est per Willelmum de Pruneto et Clocham
notarium, executores comunis Albe ad querendum, secundum tenorem
Albensis capiutuli, iura que comune Albe habet et habere videbatur in
Trecio...(segue l’elenco delle località).
[64] Liber
Potheris communis civitatis Brixie, a cura di F. Bettoni Cazzago,
L. F. Fe’ D’Ostiani, Torino 1899 (HPM, XIX), nn. CLXI, CLXII,
CLXIV, CLXVII, CLXVIII: viene richiamato l’intervento di due giudici
super libro registri ellectorum.
[65] Gli
statuti bolognesi del 1259 stabiliscono l’obbligo di eleggere una
commissione di due giudici e tre notai, con il compito di cercare omnia
iura et privilegia ubicumque fuerint: G. Orlandelli, Il
sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da
Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del secolo XII,
Bologna 1963, pp. 145-146.
[66] F.
Saverio Gatta, Liber Grossus cit., I, p. IX: i quattro notai
che procedono alla redazione appaiono insigniti ufficialmente della
funzione di raccoglitori e trascrittori degli atti del comune.
[67] I
libri iurium cit., Introduzione, pp. 119-121: il compito viene
affidato a Porchetto Salvago.
[68] G.
Mazzatinti, Gli Archivi cit., III, p. 137. Nel prologo si
legge: bonitate, sollicitudine et industria discretorum
virorum...iudicum iuris civilis...qui ad predicta deputati fuerunt per
consilium civitatis eiusdem...
[69] A
Firenze nel 1296 troviamo sei ufficiali positi et deputati ad iura
comunis procuranda et recuperanda, che chiedono alla Signoria che
provveda e faccia approvare nei Consigli del Popolo e del Comune quod
ipsi officiales possint eisque liceat in actis seu registro dicti
comunis registrari, poni et scribi facere scripturas, instrumenta et
iura eiusdem comunis et ad ipsum comune pertinentia: I Capitoli
cit., p. V.
[70] Il
Caleffo Vecchio cit., p. 6: alla sua realizzazione, accanto ai discreti
et fidi iudices et notarii collabora il camerarius del
podestà. Spia del lavoro di ricerca e di scelta è il repertorio
degli atti redatti in copia autentica nella prima parte del
manoscritto, compilato all’inizio della raccolta: in esso non
compaiono tuttavia documenti che pure vi erano compresi, mentre ve ne
sono segnalati due che non vi figurano, ma per i quali alle carte
corrispondenti è stato lasciato lo spazio bianco, mai riempito perché
questi documenti, il cui inserimento era previsto, forse non sono
stati più rintracciati.
[71] L.
Balletto, Statuta antiquissima Saone (1345), Bordighera 1971
(Collana Storico-archeologica della Liguria Occidentale, XVII), p.
160.
[72] Breve
et ordinamenta populi Pistorii anni MCCLXXXIIII, nunc primum
edidit L. Zdekauer, Milano 1891, libro II, rubrica 94.
[73] S.
Rosso, Il codex Tarvisinus cit., p. 25. All’interno dei
singoli fascicoli, che rappresentano le unità compositive, i
documenti sono tendenzialmente disposti in ordine cronologico.
[74] G.C.
Faccio, M. Ranno, I Biscioni cit., I, p. 1. A parte una serie
di documenti relativi ai rapporti con Milano gli altri riguardano
quelli con il contado.
[75] Così
si legge nel prologo, a c. 1 v. del codice (C. Paoli, Dei
cinque Caleffi del R. Archivio di Stato di Siena, in
"Archivio Storico Italiano", s. III, IV, 1866, p. 62); la
stessa disposizione si legge però già negli statuti del 1262, nei
quali sembra essere "riportata in gran parte una legislazione più
antica", dove al capitolo 319 veniva prescritto che tre boni
homines dovessero ricercare i diritti del Comune sulle terre del
contado, i censi e le entrate demaniali e farli trascrivere in un
libro (il Caleffo Vecchio), che doveva essere custodito dal
cancelliere: Archivio di Stato di Siena, Guida-inventario, Roma
1951 (Ministero dell’Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato,
V), pp. V-VI. Il Caleffo dell’Assunta è diviso in 22 materie non
sempre però nettamente distinte.
[76] F.
Gabotto, F. Guasco di Bisio, Il libro rosso cit. Il registro
non contiene documentazione papale o imperiale, ma riguarda
soprattutto i rapporti con il vescovo e con il territorio dipendente.
Una scelta preventiva ben precisa deve essere comunque stata fatta: il
Gabotto (Ibid., p. V) sottolinea infatti che non tutti i
documenti essenziali ancor oggi conservati nell’archivio comunale
sono stati trascritti nel liber e, in particolare, sottolinea
l’assenza della dedizione del Comune alla casa di Savoia del 1347,
pur facendovisi cenno in molti documenti inseriti nella raccolta.
[77] M.
Santoni, Il Libro Rosso del comune di Camerino (1207-1336), in
"Archivio Storico per le Marche e l’Umbria", II (1885).
[78] Liber
comunis Parmae iurium puteorum salis, corredato da altri documenti
(1199-1387), a cura di E. Falconi, Milano 1966 (Acta Italica, 10).
[79] V.
anche i circa cento documenti relativi all’acquisto di mulini da
parte del comune di Reggio Emilia: F. S. Gatta, Liber Grossus
cit., nn. 277-373.
[80] F.
Gabotto, F. Guasco di Bisio, Il libro rosso cit., pp. 199-238.
[81] Per
entrambi i registri v. L. Fumi, Codice diplomatico della città di
Orvieto, Firenze 1884, pp. XXXV-XXXVI.
[82] Il
"Liber censuum" cit., p. 16: sono contenuti
rispettivamente nei fascicoli XIV, XXX, XXXIV.
[83] I
libri iurium cit., Introduzione, pp. 45-55. Gli atti sono disposti
in ordine abbastanza rigoroso: documenti pontifici, imperiali, di re,
principi, conti e baroni d’oltremare, mentre per la produzione
documentaria relativa ai rapporti con signori, comuni e città viene
privilegiato l’ordine geografico, partendo da Occidente, verso
Oriente, attraverso l’Oltregiogo; viene invece tralasciato tutto ciò
che riguarda la vita interna del comune.
[84] C.
Carbonetti Vendittelli, Margheritella cit., pp. XII-XIV: il
registro iniziava con due diplomi di Federico II, proseguiva con due
concessioni dell’arcivescovo Cristiano di Magonza, legato di
Federico I in Italia, quindi dopo un’interruzione durata circa
quattro anni riprendeva con dieci lettere pontificie e con atti
riguardanti la vita interna del comune e i suoi rapporti con il
territorio.
[85] Archivio
di Stato di Bologna, Registrum novum, che dispone in ordine
cronologico i documenti dei diversi gruppi tematici: imperiali,
papali, atti riguardanti i rapporti con altri comuni, con il
territorio dipendente e infine de diversis et variis emptionibus.
[86] Archivio
di Stato di Como, Vetera Monumenta, I. I documenti sono divisi
in tre distinti blocchi: una ventina di diplomi imperiali, che
rivelano immediatamente la posizione del comune nello schieramento
politico, atti relativi ai rapporti con gli altri comuni, acquisti,
vendite e permute di terre e beni.
[87] Liber
privilegiorum comunis Mantuae, a cura di P. Navarrini, Mantova
1988 (Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio, 1), che
dopo i documenti imperiali e papali pone quelli relativi ai rapporti
con gli altri comuni, privilegiando così ampiamente la politica
estera.
[88] Archivio
di Stato di Perugia, Sezione di Gubbio, Libro Rosso: il notaio
fa seguire ai diplomi imperiali documenti relativi ai rapporti con gli
altri comuni.
[89] C.
Carbonetti Vendittelli, Documenti su libro cit.
[90] Nella
lettera del doge Andrea Dandolo, per disposizione del quale si dà il
via alle due raccolte, premessa ad esse, si legge infatti a proposito
del lavoro di riordinamento del materiale: privilegia,
iurisdictiones et pacta sanctissime urbis nostre diversis temporibus a
predecessoribus nostris et nobis honorabiliter procurata vigili
perquirentes examine invenimus ea per multa librorum volumina, rerum
locorum vel temporum discretione non habita, incertis sed impropriis
verius sedibus pervagari, con chiaro referimento proprio ai Libri
Pactorum: v. A. Carile, Partitio terrarum Imperii Romanie,
in "Studi Veneziani", VII (1965), Firenze 1966, p. 180.
[91] P.
Cammarosano, Prospettive di ricerca dal "Liber Censuum"
del comune di Pistoia, in Pistoia e la Toscana nel Medioevo,
Studi per Natale Rauty, a cura di E. Vannucchi, Pistoia 1997
(Biblioteca Storica Pistoiese, I), p. 61, considera tra i libri della
prima generazione quelli elaborati in epoca podestarile, tra la fine
del XII secolo e gli inizi del Duecento, in Toscana e nell’Italia
del Nord, a parte il precocissimo caso genovese, tra quelli della
seconda, oltre al Liber censuum di Pistoia, quelli delle città
italiane, soprattutto del Nord, realizzati in contesti politici sia
signorili che popolari.
[92] Il
Caleffo Vecchio cit., I, p. VIII: la rubrica CCCXXIII degli
Statuti stabilisce che nel Caleffo Vecchio si debbano trascrivere
tutti quegli atti che abbiano una validità di oltre dieci anni.
[93] Sarebbe
anche interessante procedere ad un confronto tra i documenti relativi
alla Lega stessa contenuti nei registri dei comuni che ad essa avevano
aderito per individuare le scelte operate da ciascuno.
[94] Già
il 6 maggio 1264 un altro podestà di origine genovese, Obertino
Spinola, aveva dato mandato a Giacomo Testa ad petendum, habendum
et recipiendum pro comuni Saone omnia instrumenta omnesque scripturas
pertinentia seu pertinentes ipsi comuni a quacumque persona... (I
Registri della Catena cit., II/1, n. 15).
[95] Ibid.,
pp. 71-72; I libri iurium della Repubblica di Genova cit., I/2,
p. 3.
[96] I
Registri della Catena cit., II/1, nn. 9-10.
[97] Devo
con ciò parzialmente rettificare quanto avevo affermato in sede di
Introduzione dei Registri (Ibid., I, pp. XXXIII-XXXIV). Allora
infatti, non avendo collegato i diversi elementi (podestà genovese,
identità del prologo), avevo interpretato la posizione di primo piano
della convenzione come un atto di ossequio, che sottintendeva però
una sottile polemica.
[98] P.
Torelli, Studi e Ricerche cit., p. 87.
[99] G.
Assandria, Il Libro Rosso del comune di Ivrea, Pinerolo 1914
(BSSS, LXXIV), p. 189.